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35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4 provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
36. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
41. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si