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Pagina:Legge 92 2012.pdf/72

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certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.

67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l’aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.


69. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l’anno 2013, 2.921 milioni di euro per l’anno 2014, 2.501 milioni di euro per l’anno 2015, 2.482 milioni di euro per l’anno 2016, 2.038 milioni di euro per l’anno 2017, 2.142 milioni di euro per l’anno 2018, 2.148 milioni di euro per l’anno 2019, 2.195 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.138 milioni di euro per l’anno 2013, 2.014 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;