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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce rilevante momento di espressione dell'autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei docenti e ha ormai trovato una compiuta regolamentazione ad opera della circolare ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, che qui si intende integralmente richiamata, emanata in applicazione della normativa primaria vigente.

Al fine di agevolare i collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune precisazioni, ferma restando la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) delle adozioni.

Adozioni in forma mista

1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l'anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.

A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono le seguenti indicazioni:

1.1. I libri di testo in adozione dall'anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.

1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.

1.3. I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.

Revisione degli ordinamenti

2. Come noto la scelta del collegio docenti non può essere modificata nell'arco dei periodi temporali previsti, fatta salva "la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze", presenti nel caso di revisione degli ordinamenti scolastici.

2.1. Considerato che la recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali potrebbe non aver consentito all'editoria scolastica l'integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti valuteranno l'opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento.

2.2. A seguito della recente pubblicazione dei "Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione", di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.