Pagina:Maffei - Consiglio politico finora inedito presentato al governo veneto, 1797.pdf/109

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questi l’autorità d’eleggere un Statholder, cioè Capitan Generale; o di non eleggerlo. L’elezione de’ Comandanti Militari nelle loto Città e Fortezze; il diritto di dar la parola; di conferire i Reggimenti, ed altre Cariche subalterne, e di metter guarnigioni, e di dare giuramento alle truppe.

Qualche cosa è da dire del Governo particolare delle Città. Queste si reggono ognuna da se, nè le maggiori hanno punto d’autorità, o d’ingerenza nelle minori. La Reggenza è per lo più composta di quaranta Consiglieri, o di poco diverso numero. I Villaggi non ci hanno parte, e chi sta fuori, benchè fosse ricchissimo, nella maggior parte delle Provincie non ha voto, nè può esser eletto a cariche, se non si è ridotto in Città, e fatto Borghese, cioè Cittadino. Il numero della Reggenza cominciò nel primo formarsi del Governo, e dipendeva dalle costumanze anteriori. Chi è di tal numero, è in vita, ma non passa per Legge ne’ figliuoli, nè va per eredità. Vero è; che mancando uno, essi stessi ne sostituiscono un altro, e sostituiscono sempre il figliuolo, o nipote, o congionto del morto, e così si mantengono di mano in mano; onde quasi unica strada di entrare in tal corpo si è l’apparentarsi con alcuno di essi. Da questo numero si traggono i