Pagina:Melli - La Colonia Eritrea (1899).djvu/360

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Art. XIX. — «Il presente trattato, essendo redatto in lingua italiana ed amarica, le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno ufficiali, e faranno sotto ogni rapporto pari fede.

Art. XX. — «Il presente trattato sarà ratificato.

«In fede di che il conte Pietro Antonelli in nome di S. M. il Re d’Italia, e S. M. Menelik Re dei Re d’Etiopia in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo al presente Trattato, fatto nell’accampamento di Uccialli il 25 miazia 1881, corrispondente al 2 maggio 1889.

(L. S.)                                         «Per Sua Maestà il Re d’Italia

(Bollo Imperiale d’Etiopia)                     “ Pietro Antonelli.


b) Convenzione addizionale al Trattato d’Uccialli.


Art. 1. — «Il Re d’Italia riconosce re Menelik imperatore d’Etiopia.

Art. 2. — «Re Menelik riconosce la sovranità dell’Italia nelle colonie che vanno sotto il nome di possedimenti italiani nel Mar Rosso.

Art. 3. — «In virtù dei precedenti articoli sarà fatta una rettificazione dei due territori, prendendo a base il possesso di fatto attuale, per mezzo dei delegati che al tenore dell’articolo III del trattato di maggio 1889 (25 miazia 1881) saranno nominati dal Re d’Italia e dall’Imperatore d’Etiopia.

Art. 4. — «L’Imperatore d’Etiopia potrà far coniare pei suoi Stati una moneta speciale di un peso e di un valore da stabilirsi di comune accordo. Essa sarà coniata nelle zecche del Re d’Italia, ed avrà corso legale anche nei territori posseduti dall’Italia.

«Se il Re d’Italia conierà una moneta pei suoi possedimenti africani, essa avrà corso legale in tutti i regni dell’Imperatore d’Etiopia.

Art. 5. — «Un prestito di quattro milioni di lire italiane dovendo essere contratto dall’Imperatore d’Etiopia con una banca italiana, mercè la garanzia del governo d’Italia, resta stabilito che l’Imperatore d’Etiopia dà di sua parte al governo italiano come garanzìa pel pagamento