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II. Diminuzione di transito sopra l’intiera linea da Brescia a Venezia per gli scapiti già dimostrati della rimanente da Brescia a Milano per Monza e Bergamo, e per la divisione dell’intiera linea in due Società.
III. Maggiori spese nella amministrazione, nella direzione tecnica superiore, nei veicoli necessarii al trasporto in ragione della minor lunghezza della strada e del minor transito.
83. Malgrado la notabile diminuzione di prosperità che soffrirebbe la linea da Brescia a Venezia per l’abbandono del cammino retto da Brescia a Milano, ancora ciò che fosse per rimanerle farebbe del di lei concorso, nella linea da Brescia a Milano per Bergamo, un ricco influente, e quindi la Società lombardo-veneta avrebbe diritto ad un compenso proporzionale al vantaggio che sarebbe per recare all’altra di Bergamo e Monza.
84. La linea dunque di Bergamo e Monza, e chi per essa, dovrebbe annualmente alla Società lombardo-veneta:
I. Un premio di confluenza.
II. Indennizzo per diminuzione di concorso.
III. Indennizzo per maggiori spese di amministrazione, direzione e veicoli di trasporto in ragione della minore lunghezza della strada.
IV. Rimborso di 800,000 lire per perdita sopra capitali impiegati di meno.
85. Ammesso il concorso della linea lombardo-veneta, a Brescia, nell’altra di Bergamo, bisogna distinguere in due parti il transito della linea di Bergamo da Brescia a Milano.
I. Il transito naturale, quello indipendente affatto dalla congiunzione.
II. Quello che le sarebbe aggiunto dalla confluenza della linea lombardo-veneta. Si ammetta pure che il transito naturale, quello indipendente dalla unione, sia tanto ricco quanto fu calcolato nei conti economici dei progetti relativi alla costruzione di quella linea.