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saggio di amedeo peyron |
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che trovai in altro Paplro del Museo; ma l’ uflizio loro superlore jl
qiiello delle due anzidette classi si aggirava pure intorno ai cadaveri.
Qual egli si fosse, e di ipiali prerogative godessero i Colchili, io lo
diro nell’ illustrazione, cli’io prepare, del gran Papiro. Ma non cosi
io debbo passare sotto sileiizio una notizla, che vuol essere
anlicipataineiite pubblioata per togliere i pregiudizi giii awalorati dall’
autorilu di dotti Europei, e per diriggere gli sludi di chi dia opera
alle cose Egiziaue. Filocle patrocinando la causa di Ermia
opponeva ai Colchiti una legge, per cui gli islromenti d’ acquisto da
esso loro prodotti non polevano far fede in giudizio, perche
dettali in lingua greca. Ecco il testo: wTxurw? Jj xstt (ncpiAeizo)
0npiT«7fjt,«r5j ixvztypoccpov mpt toO t« f;.ri xvocyzypaixulvoi. AiyuTmx (Tuv«)
la"/fiaroc oTA’jpx etvxi. xat "Xs-ysv ft/i npor/jtYtcniov nvxt Taf; inifeponivoctg uno^
Twv mpi Tov Qpov v.’XTa rc,i; o’imt.^ tjwfjpoifrnq. Dinone non nega I’
esistenza della legge citata da Filocle, e risponde col presentare
gli originali Egizi, di cui i Greci non erano che la traduzione:
TtocpinEno txvziypctfx crjyyp(x<f(iv Aiyrjmi’jtv, $iripiir,vivniviitv 5’ ’ETlnvtini.
II Giudice finalraente fra i motivi della sentenza enumera quello,
che Oro dimoslro xa^’ hifjmtx? auyypatfaq esser sua ta casa. II
testo e abbastanza chiaro, certo, ed auto re vole per dedurne
consegucnze non mono certe. Se la lingua Egizia era la lingua
degli alti pubblici legali, e la Greca era soltanto per l’ mso dei
privati, dunque per quanto dovea premere ai contraenti il
possedere contraltl rivestili di tutte le forme legali, possiamo dire, che,
date un contralto greco, dovea pur esistere il corrispondente ori
ginale Egizio. Diversamente io stimo, che abbiasi a pensare dei
Papiri di semplice amministrazione; cosi le suppliche, le note, le
dispute degli avvocati, e simili, tanto pii facilmente si scrivevano
in greco, quanto maggiore era il numero degli anuninistratori greci
per origine e per lingua. Ma gli atti, che dovevano far fede in
giudizio, e tramandare dirilli di dominio, transazioni, e simili,
alia posterity, dovevano essere scritti in Hngua e scrittura demotica;
i privati per uso proprio polevano farsene dare da Uaduttori forse