Pagina:Memorie della Accademia delle Scienze di Torino, Tomo XXIX.djvu/489

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saggio di amedeo peyron 73

che trovai in altro Paplro del Museo; ma l’ uflizio loro superlore jl qiiello delle due anzidette classi si aggirava pure intorno ai cadaveri. Qual egli si fosse, e di ipiali prerogative godessero i Colchili, io lo diro nell’ illustrazione, cli’io prepare, del gran Papiro. Ma non cosi io debbo passare sotto sileiizio una notizla, che vuol essere anlicipataineiite pubblioata per togliere i pregiudizi giii awalorati dall’ autorilu di dotti Europei, e per diriggere gli sludi di chi dia opera alle cose Egiziaue. Filocle patrocinando la causa di Ermia opponeva ai Colchiti una legge, per cui gli islromenti d’ acquisto da esso loro prodotti non polevano far fede in giudizio, perche dettali in lingua greca. Ecco il testo: wTxurw? Jj xstt (ncpiAeizo) 0npiT«7fjt,«r5j ixvztypoccpov mpt toO t« f;.ri xvocyzypaixulvoi. AiyuTmx (Tuv«) la"/fiaroc oTA’jpx etvxi. xat "Xs-ysv ft/i npor/jtYtcniov nvxt Taf; inifeponivoctg uno^ Twv mpi Tov Qpov v.’XTa rc,i; o’imt.^ tjwfjpoifrnq. Dinone non nega I’ esistenza della legge citata da Filocle, e risponde col presentare gli originali Egizi, di cui i Greci non erano che la traduzione: TtocpinEno txvziypctfx crjyyp(x<f(iv Aiyrjmi’jtv, $iripiir,vivniviitv 5’ ’ETlnvtini. II Giudice finalraente fra i motivi della sentenza enumera quello, che Oro dimoslro xa^’ hifjmtx? auyypatfaq esser sua ta casa. II testo e abbastanza chiaro, certo, ed auto re vole per dedurne consegucnze non mono certe. Se la lingua Egizia era la lingua degli alti pubblici legali, e la Greca era soltanto per l’ mso dei privati, dunque per quanto dovea premere ai contraenti il possedere contraltl rivestili di tutte le forme legali, possiamo dire, che, date un contralto greco, dovea pur esistere il corrispondente ori ginale Egizio. Diversamente io stimo, che abbiasi a pensare dei Papiri di semplice amministrazione; cosi le suppliche, le note, le dispute degli avvocati, e simili, tanto pii facilmente si scrivevano in greco, quanto maggiore era il numero degli anuninistratori greci per origine e per lingua. Ma gli atti, che dovevano far fede in giudizio, e tramandare dirilli di dominio, transazioni, e simili, alia posterity, dovevano essere scritti in Hngua e scrittura demotica; i privati per uso proprio polevano farsene dare da Uaduttori forse