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Pagina:Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino.djvu/428

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LIB IV. CAP. I. 327

vendere, debba la Mensa Vescovile percepire la terza parte del prezzo del pascolo, e l’Università due altre parti per ricompenza del jus paculandi, ma che piantandosi Vigne, debbano pagare il solito censo Baronale di ogni dieci barili di vino, uno, come si paga di tutte le altre vigne vecchie, e nuove, che si ritrovano in qualsi voglia parte di questo Territorio di Ururi, tanto in detta Difesa della Voragna, quanto in tutto il Demaniale, come pure si paga alla medesima il terratico, seminandosi grano, orzo, avena, a ragione di tomola due a versura, diminuito a lor favore quel di più, che si legge convenuto colle suddette Capitolazioni, e la decima di tutte le vettovaglie di ogni sorta, senza eccettuarne alcuna, e delle fave, anche di quelle,che si seminano fuori del territorio, cioè per ogni dieci uno; così parimente del lino, e cose simili, e la stessa decima si paga de’ porcelli, agnelli, e capretti. Inoltre ogni capo di Casa paga carlini cinque, ancorchè sia donna Vedova, ma non più portano il servizio della paglia, e altri, de’ quali si è parlato nelle Capitolazioni di sopra trascritte.

74. Quanto alle rendite giuridizionali, e suoi corpi, questi sono la Mastrodattìa, la Bagliva, Portulanìa, Catapanìa, Zecca, Scandaggio, e Piazza, a ragione di grana quindici per oncia, come pure gode il Jus frohibendi della Taverna, e altro, che tralasciamo.

75. Tutto, e quanto di sopra si è detto apparisce da quel, che si è accennato, cominciando dal Diploma della concessione del Conte Roberto: lo stesso dicono le Capitolazioni fatte nel tempo, che furono ricevuti in Regno gli Albanesi, ed Epiroti: si prova dagli atti fabbricati tra l’Università, e il Vescovo di Larino sopra la liquidazione delle rendite di questo Casale del 1549. Riveli fatti dalla medesima Università’, Decreti, e Provisioni dal Sag. Consiglio, dal detto Istru- mento fatto da Monfignor Caracci, e l’Università, corroborato con Regio af-» fenzo li 11. Agofto 1640. altri Istrumento di affitti, e con due relazioni formate di ordine del Signor Delegato della Real Giuridizione dalla Regia Udienza di Lucera, una per mezzo di Ferdinando Palomba del 1. Gennajo 1736. e l’altra per mezzo di D. Placido Conforti de’ 6. Agosto dell’anno 1736. e quel, che egli ha cercato inorpellare, resta chiaro, e manifesto dalle suddette altre scritture, istrumenti di affitti, che hanno tenuto de’ medesimi corpi, e altri documenti incontrastabili, quali si leggono in detti atti avanti il Delegato della Real Giuridizione.


Cap. II.

Di S. Martino in Pensili.

1. DI Questa Terra si fa parola nella sentenza del Cardinal Lombardo già trascritta nel lib.3. cap.3. n.7. come pure due Bolle di Lucio III. e d’Innocenzo IV. trascritte, la prima nel cap.5 del medesimo lib.3. n.3. e l’altra nel n.14. dello stesso cap.5. se ne parla nella Cronaca Cassinese, come appresso, e altrove, e in tutti i suddetti luoghi coll’aggiunta