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Pagina:Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino.djvu/579

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478 MEM. STOR. CIV. ED ECCL.

bunt, cioè libera; e sotto questo nome di piazza in que’ tempi, come al presente si comprende un certo tributo, o gabella, che si paga da chi vende, o compra, come spiega Dufresne Verb. Plazza . Altro privilegio godeva il Cherico di Monte calvo, che coltivando il Territorio, che gli fusse stato conceduto dal Monistero, quantum de eo laborat, nullam decimam, dare debet; siccome all’incontro si totum feudum, vel partem ipsius alicui ad laborandum dederit, non ipse set nostrum Monasterium decimam consequitur.

26. E qui per chiarezza di quel, che si dice si devono avvertire più cose, prima, che tutto il Territorio di Monte calvo era del Monistero di S. Elena concessogli da Pandulfo, e Landulfo, come nel Diploma di sopra trascritto, e che poi porzione ne fu concessa dal medesimo in feudum cioè in dominio utile, ritenen dosi da esso in proprietà, lo che col linguaggio presente si direbbe, che fu conceduto in enfiteusi, come spiega Dufresne Verb. Feudum; e in secondo luogo, che per decima nel caso presente non s’intende la Decima Ecclesiastica, che è quella, che si deve per dritto Divino alla Chiesa; ma per Decima temporale, che è lo stesso, che il terratico, o sia affitto, che si riceve dal Padrone diretto del terreno; e in quelle parti, come in altre del nostro Regno fino al presente il terratico, che si paga, appellano anche Decima. Quindi si ordina in questo Breve, che i Cherici, coltivando per sé stessi il terreno, che avevano in feudo dal Moniste ro, lo dovessero godere liberamente senza pagamento di Decima; siccome all’in contro dandosi da essi in coltura in tutto, o in parte ad altri, questi dovevano pagare il terratico chiamato decima al Monistero, cioè uno per ogni diece di fruttato, e questo in tutto, o in parte, che da essi si dasse ad altri in coltura.

27. Rispetto a’ Militi, et eorum, qui militari lege vivunt ; prima di ogn’al tra cosa dee notarsi, come la parola Miles dal Sec. XI. significa Soldato nobile a cavallo, e che ognuno di essi aveva tre servi armati a piedi, come asserisce, e prova il Chiarissimo Muratori delle cose d’Italia tom.2. differt.26. e Andrea d’Isernia nella Costituzione del Regno. Ut universis sotto il tit. de servand, honor.Comit. Baron. et Milit. pag. 70. col.2. lin.78. e segg. parlando de’ Militari, dice: Militaris Vir non est Miles, sed qui portai insignia Militum jussu Principis, e che cosi tra di loro differiscono, siccome i Consoli, et Viri Consulares, quia Consules sunt, qui in ipso actu gerendi sunt Consulatum: Consulares qui insignia Consulum beneficio Principis consequuntur: vel dic, Militares esse filios Militum, qui nondum militant, tamen hunc honorem, et dignitatem habent. Gli usi, le consuetudini, e costumi de’ quali in questo Breve, altri riguardano alcune esenzioni dalla Curia ordinaria laicale dell’Abate, e dal peso di pagare la Piazza ne’ loro Contratti; altri alcuni emolumenti, che dovevano godere; e altri il servizio personale, che dovevano prestare al Monistero, e al Re .

28. Quanto alla giuftizia, che si dovesse loro amministrare, si dice, quod cum Curia Monasterii summovere fecerit ad justitiam sibi faciendam terminum trium dierum placitandi habebunti e qui stimiamo doversi avvertire, come a tempo de’ Longobardi due specie di giudizj si usavano, uno detto Mallo, e l’altro Placito

Mallo era quello nel quale si discutevano le cause maggiori in pubblico: Malum, per Mallum, generale dicebatur Placitum, quando totus conveniebat Populus ter