Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/12

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grandi interessi dello Stato, stabilirà questi rapporti, ed indicherà come e fin dove si estenda su di quelle la superiore tutela.

Art. 4. Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da più larghe franchigie che sono compatibili cogl’interessi locali dei Comuni.

La elezione dei Consiglieri avrà per base un esteso numero di Elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà.

Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge.

I Capi delle Magistrature saranno scelti da Noi, e gli Anziani dai Capi delle Provincie sopra terne proposte dai Consigli Comunali.

Un’apposita legge determinerà le qualità ed il numero dei Consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei componenti le Magistrature: regolerà l’andamento dell’amministrazione coordinandola cogl’interessi delle Provincie.

Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all’ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una Commissione da nominarsi si occuperà del necessario lavoro.

Art. 6. Finalmente, propensi sempre per inclinazione del Nostro cuore paterno alla indulgenza ed al perdono, vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei traviati che furono strascinati alla fellonìa ed alla rivolta dalla seduzione, dalla incertezza e forse ancora dalla inerzia altrui. Avendo d’altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fondamento dei regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il dovere che C’incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e l’obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de’ corrompitori d’ogni morale e nemici della cattolica religione, che, fonte perenne d’ogni bene e prosperità sociale, formando la vostra gloria vi distingueva per quella eletta famiglia favorita da DIO co’ particolari suoi doni; abbiamo ordinato che sia a Nostro nome pubblicata un’amnistia della pena incorsa da tutti coloro, i quali dalle limitazioni, che verranno espresse, non rimangano esclusi da questo benefizio.

Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a DIO di dover pubblicare, e che, mentre sono compatibili con la Nostra rappresentanza appieno, Ci convincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l’onesto desiderio dei saggi. Il retto sentire di ognun di voi che anela maggiormente al bene in proporzione de’ sofferti affanni ne porge a Noi un ampia guarentigia. Ma collochiamo principalmente tutta la Nostra fi-