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que’ possidenti che si trovassero in esso avere i requisiti contemplati dai §§ 59 e 75 debbono essere inscritti nelle rispettive liste degli Elettori ed Eligibili?


Dal Ministero dell’Interno li 30 Dicembre 1850. == Il Vice-Camerlengo di S. R. C. == Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.



CIRCOLARE N.° 36556.


Illmo e Rmo Signore


Partecipo alla S. V. Illma e Revma altro dubbio promosso intorno alla nuova Legge sui Comuni insieme alla relativa soluzione, affinchè si abbia questa presente nell’eseguire le operazioni prescritte al Capitolo VII. della citata Legge.


Dubbio


Se fra gl’Impiegati Governativi i quali giusta il § 77 dell’Editto di Segreteria di Stato del 24 Novembre 1850 non possono essere eligibili debbonsi comprendere ancora quelli che si trovano da molti anni in ritiro e non hanno ingerenze, e che per circostanze di famiglia, e particolari, ed in specie per l’avvanzata età maggiore di 60 anni credano di non poter essere più chiamati all’esercizio di un’officio governativo?

Risposta


Gl’Impiegati Governativi che non sono stati giubilati ma che trovansi soltanto in quiescenza, o in disponibilità, e per la di cui età non furono con Superiore dichiarazione riconosciuti inabili al pubblico servizio potendo da un momento all’altro essere chiamati a riassumere l’esercizio di un’impiego Governativo si ritengono compresi fra gli Impiegati a’ quali si riferisce il citato § 77.


Dopo ciò con distinta stima mi confermo == Di V. S. Illma e Rma == Roma 13 del 1851 == Il Vice-Camerlengo di S. R. C. == Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.

Monsignor Delegato Apostolico di Benevento