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CIRCOLARE N. 37185.


Quesito 1.


Se il § 62 della nuova Legge Edittale 24 Novembre 1850 ammette che debbano iscriversi nelle Liste Elettorali i Capi o Rappresentanti delle Corporazioni Religiose, ed i Sindaci dei Monisteri?

Risposta


Affermativamente in quanto ai Capi o Rappresentanti delle suddette Corporazioni; negativamente rispetto ai Sindaci dei Monisteri, perchè non sono nè Capi nè Superiori, ma agiscono sotto la dipendenza de’ Capi o Superiori degli Ordini e dei Monisteri.

Quesito 2.


Risultando dai Ruoli del Censo che taluno resta intestato come proprietario di stabili, ed altro come usufruttuario dei medesimi, si fa consulta per conoscere quale dei due debba figurare nelle Liste?

Risposta


A senso del N. 1. del § 59 dovendosi aver ragione nella scelta degli Elettori de’ maggiori stimati ne’ libri censuarj deve figurare nelle suddette Liste l’intestato come proprietario di stabili e non l’usufruttuario dei medesimi.


Quesito 3.


Se gli esercenti arti vili e sordide, possessori per altro di fondi stabili, abbiano a figurare nelle Liste Elettorali non ostante la disposizione portata dall’Art. 5. del Tit. 2. dell’Editto di Segreteria di Stato 5 Luglio 1831?

Risposta


Gli esclusidalla qualifica di Elettore sono contemplati nel § 63 ove non sono compresi gli esercenti arti vili, qualora siano proprietari di fondi stabili.