Pagina:Opere di Niccolò Machiavelli VI.djvu/510

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§. 13.


II giudice, intese le parti, e le loro ragioni, deve ingegnarsi amorevolmente, e senza forzare di vedere, se per il debito della giustizia può comporle insieme, che è opera lodevole. E quando dopo le diligenze usate non possa, amministri ragione, e giustizia secondo gli ordini.

§. 14.


Chi giudica, deve udire amorevolmente le parti, e far ragione, e giustizia a chi l’ha indifferentemente.

§. 15.


Chi giudica deve vedere, e intendere diligentemente la causa, e far ragione a una parte, e l'altra, facendo quel che richiede l'onesto, e ragionevole.

§. 16.


Nello scrivere, o parlare ad un giudice per chi ti ha ricerco di favore in una sua causa, non gli dirai altro, se non che potendolo aiutare, non partendo punto dalla giustizia, ti farà caro.


CA-