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142 discorso storico

sta degl’Italiani a cavallo, con lancia e scudo, che accorrono di qua e di là, alla chiamata di comandanti italiani, per andare a qualche spedizione militare. Sotto i Longobardi!

Non dobbiamo però dimenticare che in quella legge la Nota ha trovato un altro argomento. La parola omnibus pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Ma perchè dovremo cercar quello che pare, quando abbiamo quello che è? Quella parola può indicare diverse totalità: perchè ne prenderemo una, come a sorte, senza esaminare cosa richieda il caso speciale? A tutti, vuol dire naturalmente a tutti quelli per cui la legge era fatta. E chi erano quelli per cui la legge era fatta? Quando non lo sapessimo da tante parti, e in tante maniere, lo troveremmo nel prologo generale delle leggi di Rachi medesimo. «Abbiamo determinate e stabilite le cose che convengono alla nazione che c’è confidata dalla Provvidenza, cioè....» si direbbe che prevedesse il pericolo di non essere inteso da qualcheduno de’ posteri, «cioè alla cattolica e diletta a Dio nazione de’ Longobardi 1.» Ecco fin dove si stende, e dove si ferma la significazione di quell’omnibus.

NOTA

Il fatto corrisponde all’interpretazione. In una causa portata avanti Liutprando, re longobardo, pendente fra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo sulla proprietà di certe terre, il Re commise il giudizio a quattro Vescovi e ad un Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani, notando che i Vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri, nè godevano di privilegio alcuno. Il placito ossia Processo verbale di questo giudizio dell’anno 715 si legge in Muratori pag. 454 del Tom. I. Antiq. Medii Aevi, Dissert. IX.

OSSERVAZIONI

Come mai potrebbe un tal fatto corrispondere a una tale interpretazione? Mettiamo pure che il fatto sia, in tutto e per tutto, quale è rappresentato qui. Avremo giudici italiani, e giudici in materia di proprietà, cosa certamente a proposito; ma giudici creati apposta, in una circostanza particolare, per una causa particolare. E cosa ci dava l’interpretazione? Giudici italiani, anch’essa; ma giudici permanenti, preesistenti alle cause, già conosciuti dai litiganti, giacchè il re non ha avuto bisogno, se non di dire: andate da loro: vadat unusquisque ad judicem suum. Noi non vorremmo che l’esposizione la più semplice, la più propria, la più necessaria dell’argomento paresse una derisione; ma è evidente che, per trovar corrispondenza tra quelle due cose, bisognerebbe fare un ragionamento di questa sorte: Dalla legge di Rachi risulta che gl’Italiani avevano giudici propri, ai quali, venendo il caso, potevano ricorrere immediatamente; e questo risulta anche dall’avere il re Liutprando nominata apposta una commissione d’Italiani, per decidere una causa tra Italiani. Ne risulterebbe anzi il contrario; e, non che corrispondere all’interpretazione, un tal fatto potrebbe servire a combatterla. Chi non

  1. Christi Jesu domini nostri et Salvatoris assidue nos convenit praecepta complere, cuius providentia ad regiminis culmen pervenimus; et ipsius auxiliante misericordia, quæ Genti nobis commissæ conveniunt, idest Genti Catholicae et dilectae Deo, Langobardorum statuendo prævidimus. Rachis, Prol.