Pagina:Opere varie (Manzoni).djvu/161

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appendice al capitolo terzo 155


Un senso, almeno più verisimile, di quella formola ci pare indicato da alcuni dei testi che abbiamo già allegati ad altro fine; ed è un senso molto consolante con lo spirito della legislazione carolingia. In essa, insieme con espressioni che hanno un intento strettamente legale, e prescrivono o proibiscono atti positivi, si trovano, molto più spesso che in quelle degli altri barbari, espressioni che hanno una forza puramente morale, e sono in effetto avvertimenti e consigli, piuttosto che ordini. Un capitolo di Carlomagno, inserito da lui nelle leggi longobardiche, prescrive che l’uomo stato condannato a morte, e poi graziato, non possa essere scabino 1: ecco una condizione positiva, e capace di prove giuridiche. E insieme s’è visto in altri capitoli o leggi, che gli scabini dovevano eleggersi «buoni, veraci, mansueti, timorati di Dio, i meglio che si possano trovare.» S’è visto che, per Avvocati, una legge di Carlomagno vuole uomini «che non abbiano cattiva riputazione:» una del nostro Lotario li vuole «di fama non sospetta, ma che abbiano un buon nome, e un merito riconosciuto 2.» Ora, ci pare che, nel caso in questione, la formola: totius populi consensu abbia un significato analogo a questi ultimi esempi, anzi identico con alcuni; cioè che la legge comandi o, dirò di novo, raccomandi ai messi reali, di nominare scabini degli uomini buoni per consenso universale, e indicati, per dir così, dalla stima pubblica.

Non dobbiamo trascurare un’obiezione che, a prima vista, può parer concludente. La formola: consensu populi si trova, col significato indubitabile d’un consenso formale, in un altro luogo della legislazione carolingia, voglio dire nella celebre frase incidente dell’Editto Pistense di Carlo il Calvo: Et quoniam lex consensu populi fit et constitutione Regis 3, Ma s’osservi che la parola populus ha qui un tutt’altro significato, e non vuol dire altro che la radunanza delle persone costituite in certe dignità. Il dotto Baluze adduce in prova di questa interpretazione diversi capitolari in cui quel consenso è attribuito ai Fedeli 4. E un argomento non meno perentorio è la formalità del consenso medesimo, quale è specificata in un capitolo di Carlomagno: «S’interroghi il popolo intorno ai capitoli aggiunti alla legge» salica; «e quando tutti acconsentano, li sottoscrivano di proprio pugno 5.» Se non foss’altro, le difficoltà materiali che presenta la radunanza, la deliberazione, il consenso autenticato in quella maniera, d’un popolo inteso nell’altro significato non permettono di supporre che, in questo caso, per popolo si possa intender altro che alcuni.

Ma non si potrebb’egli intendere che anche la legge di Lotario abbia voluto parlare di quel popolo aristocratico, e richiedere un suo consenso formale all’elezione degli scabini? Lasciando da una parte le ragioni particolari che non s’accorderebbero con una tale interpretazione, crediamo che, per rifiutarla, basti riflettere che quel popolo non si trovava

  1. De illis hominibus qui propter eorum culpam ad mortem judicati fuerint, et postea eis fuerit vita concessa.... In testimonio non suscipiatur, nec inter Scabinos ad legem judicandam locum teneat. Car. M. Capitulare I anni 809, cap. 30; Baluz. T. I, pag. 467‑468. — Car. M. 1. 45.
  2. Dum (Cod. Estens.: Debet) ergo unusquique eorum habere Advocatum non mala fama suspicatum, sed bonae opinionis et laudabilis artis inventum. Loth. I, 1.96.
  3. Capitula Car. Calvi, Tit. 36: Edictum Pistense; Baluz. T. II, pag. 177.
  4. Op. cit. Praefat. VII.
  5. Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege (salica) noviter addita sunt. Et postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. Car. M. Capitulare III anni 803, cap. 19. Ibid. T. I, pag. 394.