Pagina:Opere varie (Manzoni).djvu/577

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Sugl’inconvenienti del privilegio, del monopolio ch’Ella adduce, citando anche un passo dell’illustre Macaulay (autorità imponente, senza dubbio), il quale chiama perfino la facoltà esclusiva riservata agli autori una tassa pei lettori, non m’occorre di parlare, perchè tanto Lei quanto lo scrittore citato non professano di combattere altro che una troppo lunga durata della facoltà suddetta.

Se s’avesse a trattar la questione più in esteso e posatamente, non sarebbe, credo, difficile di mostrar le ragioni per cui quella facoltà differisce, come specie, da quelle poco belle cose, monopolio, privilegio, tassa, con le quali ha una somiglianza generica. Ma, per levare da essa l’odiosità che le viene da quella trista compagnia, può esser bastato il dimostrare, anche succintamente, l’equità del fine a cui è diretta; cioè, non solo di procurare, per quanto ci concorrano altre circostanze, e senza offesa di alcun diritto, un legittimo e limitato compenso a chi ha lavorato; ma di impedire a delle speculazioni private di punire il lavoro.

Del resto, riguardo al sentimento universale, non ci sarebbe nemmeno bisogno di levare una tale odiosità, perchè nel sentimento universale non è mai entrata: que’ nomi non sono mai stati associati dal Pubblico, oserei dire di nessuna parte d’Europa, alla causa degli autori; e, nel tanto scrivere e parlare che s’è fatto su questa materia, non è contro le loro proteste, che s’è gridato; ma bensì contro la speculazione che gli opprimeva; e questo in Italia principalmente, dove la divisione in diversi che si chiamavano Stati (e al bisogno anche nazioni!); dove, dico, quella divisione, funesta per tanti e tanti altri ben più importanti e vitali riguardi, rendeva più facili e più disastrosi anche gli effetti d’una tale speculazione; e dove il tristo, ma allora unico rimedio, delle convenzioni tra alcuni di questi Stati, invocato da gran tempo come un mancomale, fu accolto come una tarda giustizia.

L’abuso poi che gli autori possano fare della privativa, mettendo alle loro opere un prezzo esorbitante oltrechè non sarebbe mai ingiusto, anzi non si potrebbe rettamente chiamare abuso, trattandosi di cosa che avrebbero potuta, con pieno diritto, sottrarre affatto al pubblico), è poco da temersi, per la ragione, che sarebbe anche qui ridicolo il rammentare a Lei; cioè che chi vuol vendere una merce qualunque, è costretto a proporzionare il prezzo, non alla sua cupidigia, ma, alla probabilità di trovar de’ compratori. E ben più d’un tale pericolo è degno di considerazione il vantaggio reale che la privativa porta alla società, con l’incoraggire i lavori dell’ingegno, rassicurandoli, com’è generalmente riconosciuto.

Passo ora all’esame della questione particolare, prendendone anche qui l’intitolazione da Lei.


§ 1.

La questione esaminata col criterio della legge patria.


Nell’esaminare il punto controverso di quella legge, cioè: Se essa estenda la privativa degli autori a tutte le opere pubblicate da loro in qualunque tempo; o se la restringa a quelle sole che essi possano venir pubblicando dopo la sua promulgazione, Ella frammischia delle considerazioni generali sulla giustizia e sulla ragionevolezza dell’uno e dell’altro di questi partiti. E opportunatamente; perchè, se non se ne può, di certo, ricavar nessuna prova di ciò che la legge prescriva per l’appunto, se ne può però