Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/47

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L’anderà Parte, che de catero alcuno di qual grado, e coditione esser si voglia sottoposto alla Giurisdittione del Vicariato Nostro, non possi per modo alcuno, nè per qul si voglia causa far citar alcun’altro nela Giurisditione nostra inanzi ad alcun Giudice in Verona, à Magistrato, se prima non sarà data dal Spettabil Vicario Nostro, che sarà di tempo in tempo, la prima Sentenza, inanzi al quale sii tenuto cadaun principiar ongi forte Lite per qualonque causa, la qual Sentenza data in caso poi di appellatione possi cadauno riccorrer, e chiamar inanzi all’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Podestà, e Capitanio di Verona, secondo la conditione delle Cause juxta il tenor di Privilegi, & Ordini della Valle; e se alcuno vottà pur non ostante la presente Parte, far citar alcuno in prima instanza in Verona, inanzi à qualsivoglia Giudice, ò Magistrato, non possi in tal caso il reo quantonque soccomebesse nella Lite, e fosse condannato nelle spese, esser costretto per modo alcuno à pafar alcun’altra forte di spese fatte in detta prima instanza contro di lui, anzi, sia l’attore obligato, ancorche vincesse la Lite à pagar al reo vinto, ogni sorte di spese, danni, & interessi, che per tal Lite havesse speso, e patito, così de Procuratori, Nodari, Ufficiali, come d’altri danni, & interessi. E questo acciò alcuno non possi esser citato inanzi ad altri, che al Vicario Nostro in prima instanza per minor spesa delli Poveri, che litigano.

Capta de Ballotis 52. Pro, e Contra 28.