Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/34

Da Wikisource.
22
Conseglio deputate siano tutti i debitori sforzati senza altro strepito, o figura di giudicio posto da parte ogni solennità curiale, & dei Statuti, anzi summariamente, & pigliar pegni, & incantarli, & venderli, acciò habbia il detto Comune da detti suoi debitori con ogni celerità l’intiera sotisfatione de tutto il suo credito, & acciò, che i mandati del detto Serenissimo Dominio, & degl’Illustrissimi Signori Rettori, o di altri Superiori non siano tardati, & allongati con danno, & vergogna del detto Comune.


Che niuno procuri contra il Comune, ne contra i Datiari.


CAP. XXI.


P
Arimente, che alcuna persona del detto Comune non possa ne debbi prestare agiuto, ne in qual si voglia modo procurare in giudicio per qualche persona del detto Comune contro il detto Comune, se non fosse Figliolo, o Padre, o Fratello senza licenza del detto Comune, o del Conseglio, o della maggior parte, & questo ordine sia anco contro coloro che procuraranno contro i Datiari del detto Comune, poichè essi rappresentano il detto Comune sotto pena à chi contrafarà de lire X. Imperiali da esser applicati per la metà all’accusatore, & l’altra metà al Comune.


Chi farà andate, o Spese li facia notare.


CAP. XXII.


O
Ltre di ciò hanno statuito, & ordinato, che ogni persona di qual si voglia sorte, & conditione esser si voglia, il quale havesse fatto ò per l’avenire facesse alcuna spesa, andata, o havesse pagato qualche cosa à nome del detto Comune sia tenuto frà il termine di giorni XV. immediate seguenti doppo la detta spesa, o andata, o pagamento farli notare sopra il libro nel Conseglio per il Nodaro di detto Comune, se però fra quei XV. giorni si farà conseglio, se non al primo Conseglio, che doppo i detti XV. giorni si farà. Altramente passato detto termine non possa quella tal persona havere ne dimandare cosa alcuna al detto Comune, ne suoi Huomini, Mà s’intendi ipso jure, & facto esser stato intieramente satisfatto, & posto silentio alle predette pretentioni per le dette cose tralasciate.

Contro