Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/43

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Che non siano condotte le Meretrici nel Territorio d’Alzano.


CAP. XXXIX.


H
Anno per anco statuito, & ordinato, che non sia lecito a persona, & ciò per bene, & honore delle Republica del detto Comune, alcuna di qualsivoglia sorte, & conditione del detto Comune condurre, ne tener, ne far condurre nel detto loco d’Alzano, ne in altri luoghi del detto Comune alcuna publica Meretrice, ne Casalenga sotto pena de lir. 10. Imperiali da esser applicati per la metà alla Camera di S. Marco, per la quarta parte al detto Comune, & l’altra quarta parte all’Accusatore, & se dette persone non fossero del detto Comune, & avisate per i Consoli del detto Comune, ò da un di loro, ò per un altro à ciò deputato, che le scaccino, & se passato un giorno doppo l’ammonitione fattagli li vorranno tenere nel detto luoco, ò Territorio d’Alzano caschino nella medesima pena detta di sopra.


De non giocar ad Azaro.


CAP. XXXX.


N
On sia in modo alcuno lecito ad alcuna persona del detto Comune sia di qualsivoglia sorte, & condizione giocar nel detto luoco, & Comune d’Alzano, ne occultamente, ne palesamente à gioco di qualsivoglia sorte de Azaro alcuna quantità de dinari, o sia in grande, o in mediocre, ò in minima somma sotto pena de lir. 2. Imperiali da esser applicati per la metà all’Accusatore, al qual sia creduto col suo giuramento, & l’altra metà al detto Comune.


De non vender Lana, ne Stame.


CAP. XXXXI.


P
Arimente hanno statuito, & ordinato che non sia lecito ad alcuna persona del detto Comune, la quale publicamente non esserciti la Mercanzia, overo publicamente non esserciti il lavoriero de Lana, ò non habbia Pecore, vendere alcuna quantità di Lana, ò Stame, tanto filati, quanto dà filare da mezzo peso in giù ad alcuna persona del detto Comune,, ò altrove, se prima il detto Venditore, & Com-

pra-