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rie nello Stato verranno regolate da particolari istruzioni e discipline, che saranno ad esse comunicate.

7. Qualunque Superiore, Amministratore, e Rettore, o che abbia comunque direzione di publici Stabilimenti, e Locali tanto Ecclesiastici, che Secolari, comprese le Chiese, Oratorij, e Conventi, ove si conservano raccolte di Statue e di Pitture, Musei di Antichità sacre e profane, e anche uno o più Oggetti preziosi di Belle Arti in Roma e nello Stato, niuna persona eccettuata, sebbene privilegiata e privilegiatissima, dovranno presentare una esattissima, e distinta Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sottoscritta, con distinzione di cadaun pezzo, assegnando il termine di un mese in Roma, presso l’Ufficio dell’infrascritto Segretario e Cancelliere della Rev. Camera Apostolica, e nello Stato presso la Segretaria Generale della Legazione, o Delegazione entro il termine di due Mesi da computarsi dalla publicazione del presente; e queste assegne saranno ricevute gratuitamente. Una di tali Note rimarrà sempre nel suddetto Ufficio e Segretarie Generali diligentemente conservata, e l’altra confrontata coll’Originale dalla Commissione di Roma, o dalle Commissioni ausiliario delle Provincie, sarà senza spesa alcuna restituita al Proprietario, ambedue corredate di quelle avvertenze e considerazioni, che si reputerà espediente di farvi.

          Dalle Provincie innoltre si dovrà rimettere a Noi anche una terza Copia legale di queste Note per conservarsi nel suddetto Ufficio di Camera.

          Chiunque non darà nel termine stabilito questa descrizione o la darà mancante, od inesatta, sarà condannato ad un’ammenda di Scudi Cento per ciaschedun’Oggetto non assegnato, alla qual pena soggiacerà del proprio.

8. I medesimi Superiori, Amministratori ec, saranno tenuti di renderci consapevoli della prima intenzione, che avessero di alienare in tutto o in parte gli Oggetti, che abbiano meritato le avvertenze e le considerazioni della Commissione di Roma, o delle Commissioni ausiliarie delle Provincie secondo le disposizioni del precedente Articolo, e ciò ancora nel caso che gli Oggetti medesimi avessero a mutar Proprietario per titolo anche diverso dalla vendita, esibendone Nota nelle forme ivi ordinate.

          Le contravvenzioni saranno punite con un’ammenda non minore della metà del valore degli Oggetti disposti senza le volute cautele a carico dei suddetti; Superiori, Amministratori ec,