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contro le streghe 31

Circa però al processo penale in cotesti tempi è da toccare una differenza gravissima da quello che sanci poi la pratica dei secoli seguenti, e cioè che nelle stesse leggi barbariche si ebbero de’ riguardi ragionevoli quanto a’ testimoni. Così presso i Visigoti non si potevano ammettere come testi gli omicidi, iladri, i rei di ratto, coloro che avessero deposto il falso, criminosi seu venefici, coloro che avessero ricorso ad indovini o sortilegi, e le stesse eccezioni si hanno presso i Franchi.1

Ed ora, avvicinandomi alquanto ai processi formali contro gli accusati di stregheria, dei quali specificatamente non s’è fatta parola, è bensì a dire, che non abbiamo atti sincroni che ne trattino, nè conosciamo testimoni che ne parlino per il tempo del quale discorriamo; ci sono però dei fortissimi indizi per dover credere, che tra le genti di sangue alemanno le streghe come tali fossero nei secoli V-IX sottoposte a giudizio punitivo. Questo ci viene dal fatto indiscutibile, che presso i Longobardi ed i Sassoni erano messe a morte dal popolo, e nessuno negare, che le leggi, specie tra genti barbare e semi-barbare, sieno il riflesso o l’eco delle popolari consuetudini. Per altra parte e noto, che presso i Franchi ed i Bajuvari2 venivano puniti delitti che sono quasi esclusivamente propri della stregheria, come l’impedito parto, l’uccisione del feto nel corpo della madre, la maleficii superjactatio, il mandare taluno da un luogo all’altro per arte di magia, l’incantare le messi e via dicendo. Ma quello che più d’ogni altra considerazione mi prova, che donne venissero in effetto messe sotto processo per istregheria, è il vedere, che presso gli Alemanni erano, se non erro, cacciate in prigione,3 e presso i Franchi erano condannate alla pena statuita per l’uccisione, qualora fossero state convinte di avere mangiato uomini.4 Che se si opponesse, essere questo un crimine tutto fantastico, vorrei rispondere, che tale non deve essere stato nella opinione di quella


  1. Lex Wisigoth. L. II. tit. IV, 1. — Capitul. L. VII, 181, 397.
  2. Pact. leg. Sal. tit. XXII. 2, 4, tit. XXVIII, 5. Lex Bajuv. tit. XII, 8.
  3. Lex Alemann. Capit. add.
  4. Pact. leg. Sal. tit. LXVII, 3.