Pagina:Panizza - Processi contro le streghe nel trentino, 1888.djvu/39

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contro le streghe 33

giore relazione col nostro argomento, che di essi si diceva non solo che nutrivano crdenze contrarie ai dogmi cattolici, ma che praticassero eziandio i culto del diavolo. — Si legge in fatti presso scrittori del secolo XI, che si radunavano in notturne congreghe dove, scongiurati i demoni, quasi comparivano in forma di bestie, e dopo compiute certe cerimonie, spenti i lumi che ciascuno portava con sè, i comparsi commettevano atti osceni, venivano bruciati bambini e conservate come reliquie le loro ceneri1. Per vero tali eccessi sono ben lungi dall’essere dimostrati da’ documenti dei processi, ma ad ogni modo giova tenerne conto, se non altro per far vedere, che in quel tempo era passato già nella universale credenza de’ popolo e delle stesse autorità della Chiesa, che il diavolo possa comparire, scongiurato, tra gli uomini, e che nelle riunioni da lui presiedute si commettessero orgie d’ogni specie.

Colla persecuzone della setta dei Cathari comincia a mostrarsi la massima di diritto penale, la quale a poco a poco fu accolta quasi generalmente, che cioè l’eresia costituisca uno dei più gravi delitti non solo canonici ma pubblici, cui l’autorità dello Stato fosse in diritto di punire colla infamia, colla carcere, colla morte, colla confisca dei beni.2 — In cotesto genere di delitti l’autorità ecclesiastica giudicava, — e la civile poi dava esecuzione alla sentenza. E quando si accordi, che l’eresia costituisca un crimine pubblico — massima che, se non adesso, poteva venire messa innanzi nell’età di mezzo — e si ammetta d’altra parte, che la Chiesa sola può giudicare se esista eresia, mentre però agli ecclesiastici non è lecito bruttarsi di sangue, avremo che la teorica non fa grinza nè in diritto nè in logica.


  1. Questi particolari sono riferiti nel cartolario dell’Abbazia di Saint-Pièrre de Chartres, pubblicato da Guérard nella collezione de’ cartolari francesi e riprodotti della storia di Soldan e Heppe (I. 153). In C. Cantu (Gli eretici d’Italia, Torino, 1865, I. p. 79 e seg.), non compare alle congreghe de’Cathari il demonio in persona, vi si narra però di orgie, che stranamente contraddicono colla moralità riconosciuta di cotesta setta.
  2. È noto, che lo stesso Federico II emanò ordini severissimi contro gli eretici, e sancì, che gli ecclesiastici dovessero giudicare della lor colpa, annumerando l’eresia inter cœtera publica crimina.