Pagina:Panizza - Processi contro le streghe nel trentino, 1888.djvu/57

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contro le streghe 51
  II Parte, 2.a suddivisione:
Dei rimedi contro i maleficî. (quæst. II cap. 1-8).1
  III Parte,
Delle norme e delle cautele nel processo contro le streghe e gli altri eretici (quæst. I-XXXV).

Questa terza parte merita una analisi, più diligente che non le due prime, come quella che ci apre i tremendi misteri del processo.

È premessa una disquisizione sulla competenza del S. Uffizio ad inquirire nel crimine di stregheria, dove la dibattuta questione è trattata con fine arte. Gli Ordinari, vi si legge, ed i giudici laici possono procedere contro le streghe, perchè queste sono apostate e non eretiche, e quindi l’Inquisizione è esonerata dall’occuparsi di loro, giacche dessa è istituita contro l’eresia. Possono anche i Vescovi far a meno di procedere, giacchè il delitto delle streghe è di doppia natura, ecclesiastico cioè e civile, ed il diocesano è competente solo dove il reato è meramente canonico. È però prudente, che le due autorità trattino il processo unite. Se tuttavolta il vescovo non faccia il suo dovere possono procedere gli inquisitori. Non si objetti, soggiungono gli autori, che contro questo pugni la Bolla “ Summis desiderantes, „ perchè essa non esclude, che anche gli Ordinari possano fare il processo secondo gli antichi diritti fino alla sentenza definitiva. — Che se ci fosse eresia, gli inquisitori possono delegare i vescovi, ed i vescovi l’autorità laica, anzi questo pare il miglior espediente, sgravandosi per tal modo i diocesani dalla gravissima responsabilità

    et animam offerendo præstant. Ex quibus satis probabiliter videtur, quod quantumque pæniteant et ad fidem revertantur non debent sicut alii hæretici carceribus perpetuis mancipari sed ultimo suplicio puniri.... (Ibid. quæest. XIV).

  1. Di questa II Parte credo inutile riportare testi, e mi limito a riferire una verissima esperentia contro la grandine. Si gettino tre chicchi di gragnuola sul fuoco invocando la SS. Trinità, recitando due o tre volte il Pater e l’Ave, un certo brano dell’evangelo di S. Giovanni, e queste parole: per Evangelia dicta fugiat tempestata ista, — e subito cesserà la grandine, qualora sia stata procurata da maleficio. (Ibid. II. q. 2 c. 7). — Per il resto noto, che questa seconda Parte del Malleus è un vero brago di sozzure e di goffe superstizioni.