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4.º Che pertanto i paoli, mezzi paoli o grossi, e quarti di paolo o mezzi grossi, i quali oltr’esser logori fossero rotti in qualche piccola parte, o fossero forati come sopra si è detto, continuino anch’essi ad aver corso; ma pervenendo alle casse pubbliche, o comunque dipendenti dal Governo, si ricevino, e passino alle Zecche per essere fusi.
5.º Non sono comprese in questa disposizione quelle monete, che si scorgessero evidentemente bucate o tagliate ad arte, e ciò affinchè non si profitti dolosamente della benefica disposizione del Governo.
Roma li 15 Gennajo 1835.
A. TOSTI TESORIERE GENERALE
ROMA 1835. Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica