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della reale accademia d'agricoltura di milano 79


Le costituzioni fondamentali

dell’Accademia reale d’agricoltura


I. Dell’accademia.


L’accademia abbia per unico oggetto l’avanzamento dell’agricoltura e delle altre quattro arti primitive, cioè la pastorale, la caccia, la pesca, la mineralogia1 della nazione milanese. Dipenda immediatamente dal governo. Sia composta di persone nazionali o abitanti stabilimente in Milano, rispetto agli accademici sedenti.

2. Degli accademici


Gli accademici siano soggetti dotati di notabile zelo, di discreta scienza e capacitá relativamente all’agricoltura e alle altre quattro arti primitive. Siano amanti d’osservazioni e di sperienze, e abili indagatori degli oggetti relativi alle stesse arti, o notabilmente pratici in esse. Fra questi siano de’ matematici, de’ medici, de’ chimici, de’ meccanici. Tutti siano pronti ad operar di concerto, piú per utilitá che per erudizione. Operino a tenore delle risoluzioni prese dal corpo. Riferiscano e consultino ad esso, secondo le cose immediatamente utili all’oggetto della instituzione. Siano distinti in due classi: altri siano accademici sedenti, altri accademici corrispondenti.

3. Degli accademici sedenti


Gli accademici sedenti siano non più di ventiquattro. Risiedano in Milano. Abbiano voto.

4. Degli accademici corrispondenti.


Gli accademici corrispondenti siano di numero indeterminato. Il numero maggiore sia sparso nelle varie parti dello Stato2. Abbiano libertá d’assistere alle sessioni del corpo.

  1. Corretto su «metallurgia» [Ed.].
  2. Prima, nell'autografo, era scritto «della provincia» [Ed.].