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tornata del 13 maggio 1848



fine dello Slato, rottasi l'insegna della dogana di Annemasse, e portato via qualche piccolo fondo di cassa, condannò seli- dariamente gl’inquisiti all’enorme mulla di 50 mila franelt.

Potrei citare agevolmente molte incoagruità dello stesso ge- «nere nelle cause civili, non già in quelle in cai ho esercitato l'ufficio di patrocinante , ed in cni potrei io stesso errare per effetto di radicata prevenzione. Dico di cause cui sono sfato perfettamente estraneo , ed in cui la pubblica opinione si è altamente pronunciata, Tale è stato il caso ben noto in Torino della: lite agitatasi tra la Mendicità Istruita. ed il Ricovero di Mendicità , in cui si'aggiudicò alla prima fra queste due isti- tuzioni una pingue eredità sull’unico appoggio di un semplice Biglietto Regio, abbenchè le Regie Costituzioni prescrivesse nei termini i più precisi che non si avesse riguardo ai ri provvedimenti, se nop erano spedili per forma di palenti terinate dai supremi Magistrati,

Lo debba confessare : crederei sommamente pericoloso di concedere fin d'ora la preziosa prerogativa della inamovibilità a giudici che si. mostravano così ossequiosi verso il potere,

Si opporrà il bisogno di aver subito una magistratura in»

amovibile, considerandosi questo come uno degli elementi ne- cessari perradicare l'ordine costituzionale ; al che io rispondo in doppio modo.

Primieramente di due suli che si possano alternalivamente incontrare , si debbe sempre eritare quello maggiore ; ed è senza dubbio un maggior male il rendere inamovibili dei gita dici inelti e di carattere non bastantemente sicuro, anzichè di aspeltareun triennio prima chel inamovibilità sia decisamente stabilita.

- In secondo luogo, noi potremmo, volendolo, costituirci oggi, domani al più tardi , e quindi occuparci subito di una legge che ci somministri il merzo di avere più presto una magisira= tura inamovibile. Non abbiamo che ad uniformarci in ciò agli insegnamenti che davaci col fatto quel grande ilaliano' che, assisosi sul trono di Francia , tenne per più lustri nelle sue dell’ Europa. Volle bensì concedere anch' egli à ai giudici, non altrimenti tuttavia che dopo un esperimento di un quinquennio ; e prima che avesse a com- piersi questo periodo volle che la magistratura fosso resa netta € pufa da ogni elemento eterogeneo. Ecco le parole del sena- tusconsulto del 42 ottobre 1807, con cui spiegavasi l'opportu- nità di siffatto disimpegno: « considérant qu'il est nécessaire » qu'avani d’instituer les Jages d’une maniòre irrévocabie, la » justice de Sa Najesté l’Empereur et Roi soit parfaitement » delairée sur leur talent, Jeur savoir et leur moralité, afin » qu'avcune parlie de leur conduite ne puisse altérer, dans » l'esprit des justiciables, la confiance et le respect dù au mi- » nistére augaste dont ils sont investis. »

Non intendo di fare però una specifica proposla a questo riguardo; solo bramo che si proceda con le opportune cautele, € che con un giudizio immaturo e precipitato non si venga a dichiararesin d’ora inamovibilela maggior parte det membri attuali della magistratora.

Gli occhi della nazione stanno rivolti verso i suoi deputati; essa confida che la Camera stabilirà il nuovo ordine costituzio- nale sopra le basi le più solide, e che volgerà specialmente ta coscienziosa ed energica sua volontà allaretta e sicura ammi- nistrazione delia giustizia.

XL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. lo mi dispo- neva oggi ad entrare nella discussione che già da alcuni giorni sì era proposta , quella cioè di trattare i punli accen- nati sull’ordine del giorno. Ma fo dico schiettamente che non prevedeva di dover così presto presentarmi innanzi a voi, percl'io non pensava di dover inaugurare il corso delle nostre discussioni con un atto dì difosa della palria magi- stratura, Eppure è necessario che an atto di difesa si con- trapponga all'atto di accusa che avele udito. Un atto di di- fesa è troppo necessario per parte di chi ha appunto sotto la propria risponsabilità l'imporlante direzione deli” ordine giudiziario.

incomincio adunque col dichiarare che, a parte aledne mu- tazioni occorse lestè nel personale dell’ ordine giudiziario da attribuirsi a specialissime circostanze che non toccano meno- mamente l'onore e la probità dei funzionari, non vedrei mo- tivo per operare le eliminazioni cui potrebbe tendere l'opi- none di- quelli che si fanno a muovere tanto alle querele contro i funzionari dell'ordine giudiziario.

Loratore a cui succedo non ha addotto all'appoggio della sua disapprovazione che la citazione di due falti, uno che 2c- cenna ad una imposizione di mulla ch'egli reputa essere stata smodata raffrontandola coi falti cui si applicava , l'alto che concerne Ja ricognizione, che egli crede erronea, dell'autorità di un Regio Biglietto nella causa del Ricovero di Mendicità contro l'Opera della Mendicità Istruita di Torino.

Sul primo degli allegati fatti , siccome si tralta di determi- nazione di pena , epperciò di adempimento di puro officio di giudice , io non crederei che si possa farne oggetto di accusa attoale alla magistratura,

La determinazione, quand'anche si voglia avere per eoces- siva, di una pena ‘în un caso speciale non può costituire og- getto di sindaeato politico, quand’anche costituisca un errore dii criterio nel giudice. Nel santuario della coscienza del giudice noti vi è autorità estrinseca che possa entrare. Ogni azione diretta od indiretta che un Governo qualunque volesse esercì tare su tale coscienza, sarebbe enorme ingiustizia, sarebbe violazione di ua principio su cui Frigo in gran parte la pub- Dlica tranquillità.

La sale rie giuridiche passono conduree 34 emendazione di errori di giudici nellesercizio intimo del loro ministero: ogni altra ingerenza sarebbe eminentemente abusiva. Questo non abbisogna di prova per chiunque abbia seriamente meditato sull’indole e sull'effetto del ministero dei giudici.

Intorao all ammessione del R. Biglietto rimproverata al- l'antico Segglo di Piemonte, non farò che porre in avvertenza la Camera che si trattava principalmente nella causa indicata di una destinazione di eredità la quale si era in certo modo commessa alla fede del Re, e che per parte del Governo di allora erasi attribuita ad un pio stabilimento perchè in quel tempo mancava l'esistenza dei destinatario coniemplato defi- nitivamente dal testatore. Quindi era l'oggetto piuttosto am- ministrativo che legislativo.

Questi due fatti di antica dala, lo dico schiettamente, non mi paidno tali da provocare un sentimento di disapprovazione verso l'ordine intiero della magistratura,

Il sospendere poi l'esercizio della prerogativa dell'inamovi- bilità per tre anni posteriormente all'osservanza dello Statuto, trascenderebbe probabilmente nell’intenzione d'istituire squit- tinîi. E dirò pur francamente che male mi suonano cotesti nomi, e che credo che le inquisitorie disamine che dispon- gono alle eliminazioni, sieno del pari dannose sotto l'aspetto morale, che improvvide solto l'aspetto pol

Qualunque sia per essere il voto decisivo della Camera, che rispetterò sempre profondamente, non potrei però a meno, per quanto a me riguarda personalmente, che avere, secondo la mia inlima convinzione, per applicata di fatto V'i- namovibilità stabilita dallo Statutò ai membri dell'ordine giu- diziario giudicante, che abbiano compito precedentemente il {riennale esercizio delle loro giudiziarie funzioni. Questa ina-