Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1848, Discussioni.pdf/35

Da Wikisource.

— 27 —


tornata del 13 maggio 1848



que si mostrasse alla magistratura favorevolissimo, onde aprire ai membri di essa la via di sedere în quest’assemblea.

Egli si limitava a sostenere che per l’eleggibilità dei magîstrati non fosse necessario l’esercizio di un triennio posteriore afio Statuto, ed a ciò non si sarebbe ristretto, se fosse stato conscio che Pidea la quale dominò nella compilazione della legge portasse ad allargarne l’interpretazione.

Ma quatunque fosse, od essere potesse l’intenzione di coloro che furono incaricati di questa compilazione, a noi non è dato indagario: dal tenore della legge si può solo spiegare quale ne sia il senso: e il tenore di essa è chiarissimo, e non può ammettere interpretazione contrari:

Non dissimulo det pari, quanto agl’inconvenienti che si addussero, poterne talvolla avvenire, che siano esclusi da questa Camera alcuni membri della magistratura distintissimi, mentre forse ne verrebbero ammessi altri, che non siano chiamati da sì’concordi simpatie. Ma, oltrechè secondo fl principio che io sostengo viene quanto meno a restringersi il numero degl’impiegali, esi ottiene meglio così da questo lato P’intento, che opportunamente la legge si prefisse nol restringerne il numero, occorre arrerlire che l’inconveniente notato non si toglie anche quando vengano îndislintamente ammessi i membri della magistratura; poiché può ognora verificarsi che la sorte colpisca quelli che per avventura potrebbero più degnamente rimanere fra noi: intantosi avrebbe inevitabilmente altro inconveniente di vedere in ‘questa Camera alcunt che sono soggetti all’immediata e diretta dipendenza del Ministero.

Altronde, se la legge vuole che per l’eleggibitità concorra quella condizione dell’inamovibilità, a voi che in ora occorre non solo di applicarla, ma di farne una nuova, dato non si è To seostarsene, quand’abche fosse per trarre seco on qualche inconveniente. Ma questa legge esiste: è dunque forza rispettara: è necessità dichiarare non eleggibili i magistrati che non sono personalmente inamovibili.

l’altra questione che si presenta, ed alla quale io ora mi accosto, consiste nel vedere se possano essere quanto meno inamovibili quei membri della magistratura, che contano un esercizio di tre ni anteriore allo Statuto,

Concorro nella sentenza negativa, che fu pure sostenuta da alconi degli onorevoli deputati che mi hanno preceduto; mai nel sostenerla, io non segnirò la via stessa che fu dai medesimi tenuta.

Io nor mi farò ad esaminare quale sia la storia della nostra magistratura: a me non sembra che a noi convenga di farne l’accusa, od occorra di assumerne la difesa,

Veggo che lo Statuto prescrive, qual condizione per l’acquisto dell’inamovibilità, l’esercizio di un triennio nella magistratura. Qualanque sia origine cui risale la nomina del giudice, sia egli stato nominato dal Re prima dello Statuto, sia stato nominato sotto il regime costituzionale, egli è i contestabite che non può divenire inamovibile, salvo abbia prima subìto l’esperimento di un triennio. 1l che prova che Ja sola presunzione di capacità ed onestà nascente dall’atto di nomina, non è sufficiente per attribuire quel prezioso diritto d’inamovibilità al magistrato: non besta anche quando la nomina parte dal Re costituzionale: uopo è che a questa presunzione si aggiunga la maggior prova che P esperimento triennale deve ancora fornire.

Ma questo esercizio, che si considerò quat indispensabile esperimento, sarà forse anche quello che può il giudice aver avato allorchè non erasi ancora presso noi infrodolto il regime costitazionale?

No certamente, Le- incombenze che i giudici hanno sotto questo regime sono diverse, e più gravi di quelle che venivano loro precedentemente imposte. L’esperimento quindi che può essersi fatto în addietro, non è norma e garanzia sicura di quanto sì richiede per accordare l’inamovibitità in futuro e sotto lo Statuto.

Di più: prima che lo Statuto si pubblicasse, i magistrati erano bensì soggetti alla sorveglianza dell’autorità superiore, e potevano essere ad ogni istante rimossi: dalla loro carica; ma appunto perchè era nei drilti del Re il rimuoverli quando meglio gli piaceva, senza che, trascorso qualche termine, VInamovibilità venisse loro concessa, meno severa e meno rigida era la sorveglianza del Ministero sopra di essi: non faceva mestierì che con fanta cura sì procedesse; perchè si sapeva che anche quando per più anni essi fossero rimasti nell’impiego loro, e che per consegnenza non restava mai chiusa la via a provvedere, onde porreTreno a quei mali che da un meno onorato esempio della magistratara necessariamente derivano.

Ora invece chev’è un termine prefisso, ora che v’è stabilito come, trascorso un friennio, il giudice divenga al cospetto della legge inamovibile, somma e rigorosa dovrà essere la vigilanza e l’attenzione del Ministro entro quello spazio di tempo, affinchè l’esperimento non torni inutile, e quei soli fra i giudici acquistino il dritto dell’inamovibilità, che teli erano da non farne abuso.

Se quindi anche del tempo frascorso si dovesse tener conto, ne ayverrebbe che mentre lo Statuto riconosce necessaria per l’esperimento quella particolare sorveglianza che è datla fissazione di un termine fatale inseparabile, si verrebbe a rendere sufficiente quelia meno sollecita, che naturalmente ha luogo quando non v’ha termine irremissibilmente stabilito. +

La lettera altronde delle Statuto cd i principii d’interpretazione, persuadono chiunque che ll triennio prescrilto deve essere posteriore allo Statulo stesso. Lo Slaluto dice che i giudici sono inamovibili dopo l’esercizio di (re anni: la legge si riferisce al foturo, non colpisce il passato; quindi, parlando genericamente di un triennio d’esercizio, come di una condizione per acquistare un dritto che ella sola introduce, deve di necessità intendersi di quell’esercizio che avrà luogo in appresso, e che siasi avuto în conformità di una legge.

Ciò è meglio chiarito dat programma dello Statuto. in esso il Re dichiara che i giudici saranno inamotibili dopo che avranno un esercizio di tre anni nell’ordine giudiziario. Non volevasi adunque concedere l’inamovibilità a coloro che già avessero complulo o fossero per compiere un triennio d’esercitio nella magistratura, ma unicamente a quelli che sarebbero per compierlo in appresso. TI programma non è io Slatuto, lo ammetto, ma può giovare a farne conoscere il senso.

Quindi, se in quello viene chiaramente indicato che i1 triennio dovrà essere posteriore allo Statuto, non vedo come possa dirsi che questo abbia voluto fenere conlo di un esercizio anteriore.

D’altro canto niuno contesta, é Io riconobbe anche it Mi nistro della giustizia, che Pesercizio del triennio prescritto dallo Statuto per attribuire al giudice il dî bilità, deve essere un esercizio nelia magistrature non amovi»

bile. Ora, come potrebbe farsi retroagire da questo punto la legge, se prima dello Statuto non vera carica alcuna che godesse di questa prerogativa, e tullié giudici, per quanto lungo fosse il loro esercizio, potevano essere rimossi a beneplacito, e pel buon volere del Re?

Il triennio contemplato dello Statuto è un triennio di prova per giudicare con piena cognizione, e con tranquilla coscienza chi sia meritevole di poter essere ammesso a quelle condizoni, in cui una volta riposto niuno potrebbe rimuoverlo. Ma come potrà considerarsi qual prova l’esercizio anteriore, ossia