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camera dei deputati — sessione del 1848



sistema assoluto, non si può negare luttavia che nel sistema costituzionale ed in tutti gli ordini che sì congiungono con questo sistema, e quello specialmente dei pubblici dibattimenti, e quello della libertà della stampa e dei giudizi specialmente criminali e politici, le fanzioni dei giudicanti sono assai più gelose, assai più politiche sotto il sistema costituzionale che non lo fossero prima,

Per conseguenza non si può negare che l’ordine giudiziario è chiamato ad esercitare una forza sopra l’andamento del sistema costituzionale. Ora, se seguìamo l’opinione di coloro che dicono che sono inamovibili i giudici nominati da tre anoi addietro alle Statuto, e non quelli che sieno stati nominati in oggi dal Ministero costituzionale, e per questa ragione diciamo eleggibili deputati quelli, e non questi, noi vogliamo far camminare il sistema costituzionale cogli uomini e colle norme del sistema assoluto, ed invece scarliamo dalla Csimera quelli che per affetto al sistema costituzionale, per capacità ad intenderne gli ordini, furono portati agl’impieghi da un Ministero risponsale. Questo è un assurdo, e nessuno potrà mai supporre che il legislatore abbia voluto mettere lo Stat in mano a quelli ehe bagno tutte le simpalie contrarie, Dunque io credo che resti dimostrato che trae all’assurdo Popinione di quelli i quali vorrebbero che fossero eleggibili coloro che hanno Ire anni di esercizio di giudicatura prima dello Slatuto, e negano l’eleggibili minati sinchè non abbiano compito i tre ani di esercizio. Ma trae egualmente all’assurdo l’altra opinione che si debba aspeliare che abbiano tutti ire anni di esercizio da oggi in avvenire per poter essere eleggibili, perchè, come già osservai, si sospende in questo modo per tre anni l’inamovibilità dei giudici, benefizio che si è’ riconosciuto essenziale per la libertà dei giudizi e per la vera eguaglianza, e perchè si accorda al Ministero quella più lata libertà che ho già accennata, per cui sì verrebbe a ridurre ad un caso ipotetico il caso d’inamovibilità per l’ordine giudiziaric. Dunque né Puna nè l’altra delle opinioni può adottarsi per sciogliere la questione. Invece, se silamo alla questione semplice dell’eleggibilità: inlerpretiamo la legge elcttorale. £ funzionari stipendati ed umosibili dell’ordine giudiziario, dice la legge: essa considerò che dift categorie di funzionari s’incontrano nelPordine giudiziario: gli uni amovibili, quelli cioò che hanno Ve funzioni di rappresentare il Governo stesso, che sono la mano del Governo nell’ordine giudiziario; e quesli, come agenti del Gorerno li eselude dalla deputazione onde rispettare anche una certa suscellibilità della rappresentazione nazionale. Vi è poi un’altra categoria di funzionari giuridici, i quali hanno per mandato unicamente di giudicare su} mio e sul tuo, e sulla applicazione della legge a drilti privati, ed a

«questi, sul quali il Governo ha pochissima azione, siccome non vi ba timore che alcuna infivenza possa renderli così ciechi e sommessi al voler del Ministero da transigere colla loro coscienza, accorda loro l’eleggibilità. Questa è Ja ragione per cui l’onorevole preopinante signor avvocato Bixio veniva a stabilire che si dovesse avere soltanto riguardo alla carriera e non al fatto personale, non al godimento personale dell’ina- * moribilità del giudice.

La parola poi essenzialmente ci assiste, perchè non dice la legge i membri di un magistrato, i membri di un tribunale, ma dice i funzionari stipendiali ed amovibili dell’ordine giuiziario. Ora che cosa è un funzionario? è forse Tizio, Caio, Sempronio fiscale, è il giudice; questi si chiama funzionario: a lui si applica quell’appellativo. Sc venite a portare alla persona il


















pensiero aliora direle un impiegato; ma -quando considerate

la carica, allora dite un fiazionario, considerate principalmente non le sue prerogative personali, ma sì quelle della carica che esercita, E conseguentemente quando la legge dice i funzionari stipendiati ed amovibili dell’ordine giudiziario riguarda quei funzionari appartenenti alla categoria degli amovibili nell’ordine gludiriario. Conseguentemente opinerò che, scartando la questione dell’amovidilità ed inamovibilità dei giudici, da qual giorno cioò debba partirsi per calcolare il triennio di esercizio che secondo lo Statuto è necessario ondè gl’’individui che appartengono all’ordine giudiziario acquistino in atto il diritto all’inamovibHià; e restringendoci invece noi unicamente ad ésaminare, ad interpretare la legge eloltorate, noi diciamo essere eleggibili tuili quanti i funzionari i quali appartengono appunto a quell’ordine che dalio Statuto è chiarato avere diritto all’inamovibilità, cioè i giudici giudicanti, secondo fa quale conclusione, ll signor Siolto Pintor, della cui elezione si Uratta, sarebbe sicuramente eleggi Non dissimuliamoci la vera ragione da cui è anìmata l’opinione di quelli che intendono di ristringere il diritto a quelli che hanno tre anbi di esercizio, e di negarlo anche a talli quelli i quali sono in oggi nominali per tre anni in avvenire. Blla è l’opinione che sì debba restringere per quanto si può il numero degl’impiegati che sicdono nella Camera. Ma io che copro una carica nell’ordine amministrativo confesso sinceramente che vi sono molte ragioni di più per eseludere gl’impiegati dell’ordine amministrativo, non che quelli dell’ordine giudiziario, € chie conseguentemente quando trovo che nella legge gli impiegati dell’ordine amministrativo. sono ammessi, mi Si aggiunge una «ragione di più cavata dallo spirito delta legge stessa, per dire chie la legge riconosce anche nei membri dell’ordine giudiziario cotesta stessa capacità, perciocchè se la inamovibilità dî diritto non era accordata all’anlica magistratura, vi era però un’inamoibi fatto, poichè consaltando gli annali della nostra patria, noi {roveremo poctissimi esempi di un impiegato il quale senza almeno un apparente peccato sia stato rimosso dal suo impiego; epperciò è imposle che it legislatore non abbia considerato questa garanaia di fatto, e che non abbia pure considerato che siccome accordava agli impiegati defl’ordine amministrativo di un certo grado ll diritto di essere eleggibili, così non poteva con giunegarlo al magistrato, Io credo’che la. questione se sia amovibile o no un magistrato, se questi tre anni d’esercizio si debbano computare dal gioriio dello Siatuto, ovvero possano computarsi anche prima, è cosa grave e molto difficile e che non è in oggi da decidersi, e possiamo deciderla neppure poichè se è un diritlo acquistato, o.negato, o preteso da tafano privato, ei deve essere deciso dai tribunali, e-non dalla Camera legislativa (Afovimenti nella Camera che impedirono di udire l’oratore):

wmmamia. Signori. lo aveva avulo l’onore di chieder primo la parola sopra l’argomento che ci trattenne tutto ques\oggi. Gài oratorì che si sona succeduti e che mi hanno preceduto a-questo onorevole luogo, hanno svolto lutti gli argoinenti che io avrei potuto indicare, ed anno poco per volta fatto cadete lutto I° edifizio che io mi andava costruendo.

Rimane (uttavia ancora un punto solo che forse per la sua delicatezza non è ancora stato toccato, e che io mi propongo di puramente accennare. Le difficoltà, 0 signori, non si debbono mai evitare da chi cerca la verità, lanto meno da Parlamento Nazionale che comincia le sue adunanze. La scussione che ora ci occupa tende realmente ad accusare una viziosa composizione della magi: i primi oratori che ctoè dell’ammetterli © non a quesia prerogativa, lo accennarono esplicitamente.