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STATUTO


CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO


Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ecc. ecc.



Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagl’impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione del tempi, agl’interessi ed alla dignità della nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in fora di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culli ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.

Art. 5. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno: effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutare lo pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell’ordine della successione al trono sarà Reggente del regno, se ha compiuti gli anni vent’uno.

Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla Regina madre.

Art. 15. Se manca anche la madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l’erede presuntivo de! trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l’età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.