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legge elettorale 17 marzo 1848



di Collegio delle diverse Facoltà componenti le Università degli Studi.

3°. I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di Belle Arti di Torino e Genova.

4°. I Professori insegnanti od emeriti delle scuole Regie fuori delle Università.

5°. I Professori insegnanti od emeriti delle scuole provinciali di metodo.

6°. I membri inamovibili dei Magistrati e Tribunali.

7°. I Membri delle Camere di agricoltura e di commercio, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.

8°. Gli uffiziali giubilati di ogni milizia sì di terra che di mare il cui grado non sia inferiore a quello di Capitano.

9°. Gl'impiegati civili in riposo godenti a tal titolo di annua pensione non minore di lire mila dugento.

Son computati come parte della pensione gli assegnamenti annessi agli ordini equestri del Regno.

Art. 4. Sono altresì ammessi all'elettorato alla condizione che paghino la metà dell'annuo censo fissato all'articolo primo del presente Editto; o la metà del fitto stabilito alli articoli 5 ed 8.

1°. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

2°. I notai esercenti ed i causidici collegiati presso i Magistrati e Tribunali.

3°. Gli Ufficiali giubilati delle Regie truppe di terra e di mare.

4°. Gl'impiegati civili in riposo godenti a questo titolo di una pensione dalle L. 600 alle 1200.

Art. 5. Gli esercenti commercianti, arti, ed industrie godranno del dritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizii, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda alla misura determinata nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 6. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi e i capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune della presente legge.

Art. 7. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul Debito Pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 8. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe, ed opificii pei commercianti dalla tabella A annessa alla presente legge. Gli individui contemplati dall'art. 4 basterà che per la sola loro casa di abitazione abituate paghino la metà del fitto surriferito.

Art. 9. Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 10. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto: quelle invece cadenti sui bei concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 11. I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbono quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 12. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 13. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di Commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 14. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita; od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tale Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 15. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 16. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel senso elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 17. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei dritti civili.