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legge elettorale 17 marzo 1848



In questa votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l’uno o l’altro dei due or detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 94. A parità di voti il maggiore d’età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 95. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l’adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall’Ufficio prima che sciolgasi l’adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 96. I membri dell’Ufficio principale stenderanno il verbale dell’elezione prima di sciogliere l’adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell’Interno nei giorni otto dalla sua data.

Ne rimarrà un esemplare alla Segreteria del Tribunale di Prefettura sedente nel capo-luogo di provincia del distretto elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all’originale dai membri dell’ufficio.

TITOLO QUARTO

dei deputati.

Art. 97. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall’art. 40 dello Statuto.

Art. 98. Non possono essere eletti Deputati:

1. I funzionari stipendiati ed amovibili dell’ordine giudiziario.

2. I membri del Corpo diplomatico in missione.

3. Gl’Intendenti generali di divisione, gl’intendenti di provincia, ed i Consiglieri d’Intendenza.

4. Gl’impiegati stipendiati dell’ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d’Intendente generale, ad eccezione degli Uffiziali del Genio civile e delle miniere, non inferiori al grado d’Ingegnere capo, e degli uffiziali sanitari che siano membri del protomedicato, e dei consigli di sanità.

5. Gli ecclesiastici aventi cura d’anime, o giurisdizione con obbligo di residenza.

6. Gli uffiziali di qualunque grado non potranno essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionarii o d’impiegati regii stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei Deputati. Ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro la cui elezione deve essere annullata.

Quando il numero degl’impiegati sia completo, le elezioni nuove d’impiegati saranno nulle.

Art. 101. Il deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che esso avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni dei suoi membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego Regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull’istante d’essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dall’art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO QUINTO

disposizioni generali.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d’interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO SESTO

disposizione particolare per l'isola di capraia.

Art. 105. Il Consiglio municipale dell’isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1.° collegio elettorale di Genova.

Disposizioni provvisorie

per le provincie dell'Ossola e Valsesia ed i mandamenti e comuni di Gozzano ed Orta ora immuni dalle contribuzioni.

Art. 106. Oltre le persone contemplate nella categoria dell’art. 5 della legge generale, saranno elettori tutti coloro che hanno un’abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Art. 107. Nell’abitazione sono compresi i magazzini, opifizi, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 108. Le persone contemplate nella categoria dell’art. 4 godranno dei dritti elettorali, purchè abitino un alloggio la cui annua pigione possa valutarsi a L. 100.

Art. 109. Le presenti disposizioni speciali escludono l’applicazione del N. 4 dell’art. 1 e correlativi, e degli articoli 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Disposizioni provvisorie

per l'Isola di Sardegna sino all'effettiva assimilazione della medesima al sistema generale di Terraferma.

Art. 110. Saranno elettori tutti coloro che hanno un’abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 400 per le città di Cagliari e di Sassari, e a lire 200 per tutti gli altri siti dell’Isola.

Art. 111. Nell’abitazione sono compresi i magazzini, opifizi, botteghe ed edifizi rustici situati nello stesso comune.

Art. 112. Sono inoltre ammessi ai diritti elettorali indipendentemente dal fitto delle loro abitazioni:

1. I membri della società agraria di Cagliari, e della camera d’agricoltura, di commercio e d’arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinarii.

2. I professori e dottori di collegio, presidenti alla Biblioteca, direttori de’ Musei alle R. Università.

3. I Professori di nomina Regia.