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REGOLAMENTO


DEL


SENATO DEL REGNO



CAPO I.


Della Costituzione dell’Uffizio.


Art. 1. All’apertura della Sessione il Presidente occupa il suo seggio, e chiama i quattro Senatori più giovani a segretari provvisorii.

Art. 2. Il Senato si divide per estrazione a sorte in cinque Uffizi, per quanto si può, eguali in numero.

Art. 3. Gli Uffizi, dopo essersi divise le carte ed i documenti comprovanti il titolo dei Senatori, nominano rispettivamente un relatore incaricato di presentare alla Camera ciascuno il lavoro del proprio Uffizio intorno alla validità dei titoli.

Art. 4. Pigliano parte a questa verificazione dei titoli, sia negli Uffizi, sia nella votazione seguente del Senato, tutti i Senatori, esclusi, in quanto alla votazione, quelli i cui titoli sono dichiarali nulli dal Senato, o la cui ammissione è da esso sospesa.

Art. 5. La Camera pronunzia sulla validità dei titoli, ed il Presidente ammette al giuramento, e proclama a Senatori quelli i cui titoli sono dichiarali validi.

Art. 6. Il Senato prende quindi a nominare a maggiorità assoluta, e per scrutinio di lista:

1.° Quattro segretari;
2.° Due questori.

Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggiorità assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggiorità relativa è sufficiente.

Nel caso di parità ne’ voti la nomina cade sul maggiore d’età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bullettino che conterrà un numero di nomi maggiore del bisogno, non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.

Art. 8. I segretari verificano i numeri de’ votanti; sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio, ed il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 9. Appena l’Uffizio del Senato è costituito, esso ne informa il Re.

Art. 10. Le funzioni del Presidente sono le seguenti: Mantenere l’ordine nel Senato, concedere la parola, farvi osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni del Senato, portare in nome di esso la parola, ed in conformità del sentimento dal medesimo espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo Stato e ricondurla alla quistione nel caso che se ne sia allontanata. S’egli desidera discutere è d’uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

Art. 11. Le funzioni de’ segretari sono: sovr’intendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i Senatori secondo l’ordine della loro dimanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti, ed altri documenti che devono essere comunicati al Senato, tener nota delle sue risoluzioni, fare l’appello nominale, tener nota dei voti: in una parola, far tutto quanto compete all’Uffizio del segretario.

I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.

Art. 12. Il Presidente ed i segretari rimandano agli Uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

CAPO II


Delle Sedute del Senato.


Art. 13. Il Presidente apre la seduta e ne annunzia la chiusura: quando è al termine, dopo consultalo il Senato, indica l’ora d’apertura della seduta seguente, e l’ordine del giorno il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14. Ogni seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta precedente.

Se la sua redazione incontra alcuna reclamazione, la parola dell’oratore non potrà versare che sull’esattezza della redazione; uno dei segretari ha la parola per dare gli schiarimenti necessari.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l’avviso del Senato.

Se la reclamazione è adottata, l’Uffizio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione del Senato.

Art. 15. Il Presidente o, sul suo ordine, un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza al Senato in ciascuna seduta de’ messaggi, lettere ed altri indirizzi che lo concernono, salvo gli scritti anonimi.

Art. 16. Il Presidente farà poscia l’appello nominale, e non trovandosi il Senato in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale ufficiale i nomi degli assenti che non avranno ottenuto un congedo dal Senato.

Art. 17. Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbati pei Ministri e pei commissari del Re.

Art. 18. Nessun Senatore può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od avere ottenuta la parola dal Presidente, dopo averla chiesta dal suo stallo.

La parola è conceduta secondo l’ordine delle dimande o delle iscrizioni.