Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/129

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individuale dei religiosi contemplati nell’articolo i a fronte delle leggi dello Stato. Art. 17. Quando un religioso, che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virtù deU’artìcolo 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto ad impetrare dalla cassa ecclesiastica un’annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita la sua quota individuale dell’assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso articolo 9. Art. 18. Nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 i religiosi che avranno pagato una determinata somma pel loro ingresso nell’ordine avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale sborsato, in ragione della loro eia, a norma della labella annessa alla presente legge. Art. 19. 1 canonici attuali delle collegiate colpite dall’articolo 2 riceveranno dalla cassa ecclesiastica, vita durante, un’annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all’ente morale della collegiata, con che continuino a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione che agli individui, e paghino il contributo di cui all’articolo 24. Quando alla collegiata, o ai singoli canonici sia affetta un’abitazione, essi continueranno pure a goderne. La rendita netta dei beni sarà pure in questo caso desunta dalla media dell’ultimo decennio. Art. 20. Gli investiti dei benefizi semplici, contemplati nell’articolo 2, godranno, vita durante, dell’usufrutto dei beni componenti ìa dote dei medesimi, purché continuino pare ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui all’articolo 24. Art. 21. Aqueili però fra i canonicati o benefizi che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme ; La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato ai momento della pubblicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto la porzione che toccherebbe a! patrono ecclesiastico s’intenderà pure devoluta alla cassa ecclesiastica. Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed ii passivo, Allorché si estinguerà l’usufrutto come sopra riservato gli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma uguale al terzo del valore stesso. Cessato l’usufrutto, l’adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente ali’amnsuntare dei pesi stessi.-1 patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla cassa ecclesiastica per l’adempimento dei.pesi un capitale equivalente. Art. 22. Quando le chiese dei conventi e delie collegiate, od altre annesse a benefizi dianzi contemplati, non possano più essere ufficiate dai religiosi, canonici o benefiziar! cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto, a spese della cassa ecclesiastica, alì’ufliziatura di dette chiese, ed all’adempimento delle fondazioni suddette. Art. 23. Le rendile della cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedigli, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell’ordine di preferenza, come segue, cioè :

1° Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue, che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all’anno 1855.

2° Al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero dell’isola di Sardegna, in dipendenza deìl’abolizioue delle decime. 3“ A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire iOOO. Art. 24. Per meglio e più efficacemente provvedere agl’usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designali a favore della cassa ecclesiastica una quota d’annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti : § 1. Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sagrestie, opere d’esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non compreso nei §§ seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 1000, in ragione de! 5 per cento sino alle lire 5000, in ragione del 12 per cento dalle lire 5000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore. §2. Benefizi parrocchiali nella stessa proporzione partendo però soltanto da! reddito netto eccedente le lire 2000. § 3. Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire i5,000 in ragione del 5 per cento, dalle lire 18,000 fino alle 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore. | 4. Arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi e le lire 12,000 rispetto agli altri ; ed in ragione della metà sopra ìa somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi e le lire 20,000 rispetto agli altri. Questa ultima quota d’annuo concorso non avrà però luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti. | 5. Case religiose d’ambo i sessi non comprese nelle disposizioni dell’articolo 1, la quota determinata nel § 1 sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa in ragione di annue lire 500 per ogni professo o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa. Sarà consegnato annualmente all’amnunistrazione della cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri. Art. 25. La quota di concorso, come sopra imposta, sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 23 maggio 1851. Art. 26, Nel caso previsto dall’articolo 15, la Commissione di sorveglianza delia cassa ecclesiastica proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d’arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e specialmente dei collegi nazionali. I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con decreti reali pubblicati nel giornale ufficiale del regno. Tabella delle pensioni vitalizie di cui all’articolo 18, a favore elei religiosi che sborsarono un capitale pel loro ingresso nell’ordine. Età Anni sino a 30 . . 6 00 per cento da 30 a 35 6 i[2 »