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— 1754 —

documenti parlamentari


del divisato tronco, e concertate di poi eol competente dicastero le basi d’una relativa domanda per un’ampliazione, come può in qualche modo chiamarsi, delle prime concessioni da essa avute colle leggi del 9 luglio 1850 e 5 maggio 1852, progrediva la pratica colla presentazione al Parlamento di un corrispondente progetto di legge.

La Camera elettiva lo adottava facilmente nella sua tornata dell’8 scorso gennaio, ed il già lodato ministro dei lavori pubblici lo sottoponeva alle deliberazioni del Senato nella seduta di ieri l’altro richiedendone la spedizione per urgenza, stata consentita.

Rispondendo, signori, il vostro ufficio centrale a tale premura, cui basta a giustificare la giustissima considerazione di vedere aperto, il più presto che si possa, nelle attuali lamentevoli circostanze un campo a ragguardevoli lavori che occuperanno numerose braccia, non pose tempo in mezzo per compiere al demandatogli studio del relativo progetto di legge.

Dalle fatte disquisizioni riconobbe l’ufficio centrale che il capitolato annesso al progetto di legge, e che ne forma la parte sostanziale, si riferisce, come è ovvio, nella pluralità delle sue disposizioni ai capitolati antecedenti richiamati nell’articolo 2 dell’attuale.

Alcune poche modificazioni recatevi vennero suggerite dalle speciali circostanze del nuovo tronco.

Così fu prescritto, con vantaggio e sicurezza dell’esercizio, un limite alle pendenze che possono, in questa linea, aversi assai tenui; si fissò la larghezza superiore del corpo stradale; si aggiunsero norme limitative dei passaggi a livello, le quali sono il frutto dell’esperienza nella costruzione e nell’esercizio di altre linee.

In tal modo, come è dovere e ragione che sia per parte di un’oculata amministrazione, a misura che si progredisce nel sistema di costruzione di ferrovie con tanta alacrità e generale utilità abbracciato dal Governo, si perfezionano le condizioni diverse delle nuove consimili opere che s’intraprendono.

Concorrendo pertanto nell’attuale progetto vantaggio generale e locale, convenienza ed opportunità, senza alcun aggravio per lo Stato o per altri, e colle opere già eseguite, la società chiedente la concessione dando argomento a credere che sarà eziandio condotto a buon compimento il tronco di ferrovia che ne forma l’oggetto, il vostro ufficio centrale, signori, si trovò condotto a proporvi l’approvazione del sottopostovi progetto di legge.

Ciò facendo l’ufficio centrale aggiugnerà ancora il voto espresso negli uffici del Senato col più vivo interesse, affinchè l’onorevole ministro dei lavori pubblici, che pur già facevane caso egli stesso nel presentare il progetto di legge, ecciti, quanto meglio saprà e potrà, la società concessionaria ad intraprendere i lavori quanto più sollecitamente ciò riesca fattibile, e così anche prima del tempo massimo a tal fine impostole dall’articolo 5 del capitolato; essendo altronde da credersi che nell’intervallo trascorso dacché il progetto di legge veniva adottato dalla Camera elettiva, e durante il quale le sedute parlamentari rimasero per tristissime sciagure sospese, avrà la società preparati i mezzi onde por mano all’opera sì tosto sarebbe sancita la da lei bramata concessione.



Nuova tariffa giudiziaria in materia civile.


Progetto di legge presentato alla Camera il 9 dicembre 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Signori! — Delle varie leggi secondarie ed attinenti alla procedura civile a cui accenna l’ultimo degli articoli del nuovo Codice ed il quarto della legge 1O luglio 1854, che lo sanciva e promulgava, la più urgente è senza fallo la tariffa giudiziaria, perchè al nuovo stile non potrebbero accomodarsi, salvocbè in qualche parte, ed anco imperfettamente, nè l’antica tariffa che tenne dietro alla pubblicazione delle generali Costituzioni dell’anno 1770, nè quella dell’anno 1822 prodotta dalla introduzione operatasi fra noi del regime ipotecario, e dalla instituzione dei tribunali collegiali; pel quale difetto esso Codice di procedura civile avrebbe a rimanere senza l’indispensabile suo complemento.

Per ciò è che nella prementovata legge 16 luglio 1854, non solo si avvisò di rendere obbligatoria la presentazione di una tariffa, ma si prestabilì ad un tempo la necessità di approvarla, affinchè sia posta in osservanza all’epoca stessa in cui avrà il Codice la sua esecuzione.

Per trattarsi di un modo di procedere del quale non si fece ancora esperimento, e di cui rimane ignoto lo svolgimento che sarà per ottenere in pratica, riusciva fino ad un certo segno difficile il determinare con giusta misura i dritti che sieno da corrispondersi agli uffiziali, l’opera dei quali è per legge necessaria nella istruttoria delle cause.

Tuttavolta il Governo intende soddisfare al debito suo presentando questo progetto, col quale stima di avere possibilmente combinato il riguardo dell’economia, rispettivamente alle parti contendenti, con la inevitabile necessità di assicurare ai segretari ed agli uscieri, non che ai patrocinatori ed ai periti, a ragione delle loro fatiche e della varia qualità degli atti che sono chiamati a compiere una conveniente e proporzionata retribuzione.

La presente tariffa è partita in tre sezioni e suddivisa in titoli e capi.

Nella prima sezione trattasi preliminarmente (titolo 1) di certi diritti tuttavia riservati ai giudici di mandamento.

Mediante il regio editto 27 settembre 1822, come ognun sa, muovevasi fra noi il primo passo nella via delle riforme giudiziarie, abolendo le sportule, per cui, come è scritto nel suo proemio, il rispettabile ordine della magistratura era posto nella dispiacevole situazione di chiedere al litigante il salario del proprio lavoro, ed assegnando a ciascun giudice un fisso e graduale stipendio. Ma rispetto ai giudici di mandamento statuivasi in quella legge (articolo 42) che essi avrebbero continuato a ricevere i dritti portati dalla tariffa per gli atti di apposizione ed amozione de’ sigilli, pei consigli di famiglia ed altri atti di volontaria giurisdizione. La quale riserva era suggerita, non tanto dalla modicità dello stipendio che veniva ai giudici assegnato, quanto dalla propria natura degli atti di volontaria giurisdizione, che in molte parti appartengono più da vicino alle materie contrattuali, comechè fondati sul mutuo consenso, tacendo rispetto ai medesimi quella ragione per cui era universale desiderio che l’amministrazione della giustizia propriamente detta cessasse di più essere mercenaria.

11 Governo non crede che, avuto rispetto alla tenuità dei loro stipendi, non siano da privarsi i giudici di mandamento di cosiffatti eventuali proventi, ma cercò di moderarne l’ammontare, tantoché la esazione dei medesimi non sia per riu-