Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/260

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Essendo però mantenuta una graduazione trai procuratori ammessi ad esercitare avanti ai tribunali provinciali, e quelli ammessi davanti alle Corti d’appello (articolo 3), si prevede convenevolmente il caso in cui un procuratore possa essere trasferito da un tribunale ad una Corte, e per non soggettarlo, se ciò avviene, a nuovo esame, si stabilisce che dopo due anni d’esercizio presso al tribunale esso non abbia mestieri di altri requisiti. Sanzionata quindi la regola che i procuratori presso alla Corte d’appello sono anche destinati a postulare presso al tribunale provinciale Sedente nella stessa città ove siede !a Corte (articolo 4), si vengono a stabilire alcune condizioni, a cui il procuratore eletto deve adempiere dopo la nomina, e sono, oltre a! giuramento, la prestazione di una malleveria, ed iì pagamento di un annuo canone da determinarsi per !egge. La malleveria è necessaria, essendo indubitato che il procuratore nell’esercizio delie sue funzioni è di continuo esposto ad incontrare gravi contabilità. E siccome per il passato il valore venale delle piazze teneva luogo di cauzione, ora che la soppressione sta per essere deliberata, è ragionevole che si provveda all’interesse dell’erario ed a quello dei privati, mediante la malleveria, la quale però, come rilevasi dalla tabella unita al progetto di legge, si conterrà nei limiti di una conveniente moderazione. La imposizione de! canone è giustificata per un lato dall’ingente debito che dovranno assumere !e finanze onde operare la liquidazione delle piazze, e per altro iato dalia considerazione che il monopolio, ossia il diritto esclusivo che ia legge assicura ai procuratori di postulare, può rendere giusta una adequata retribuzione oltre alla tassa professionale cui andranno soggetti, perchè un gran divario corre tra le professioni che sono liberamente esercitate e gli uffizi pubblici, dei quali il numero è prefinito. Premesse le condizioni a cui i procuratori dovranno sottomettersi, il progetto stabilisce espressamente la incompatibilità di tale uffizio con altre funzioni, e specialmente con !a professione d’avvocato (articolo 6). Dato il cumulo delie funzioni, il procuratore che fosse simultaneamente ammesso a patrocinare come avvocato, avrebbe troppo facile il modo di sottrarsi alle regole disciplinali che debbono governare l’uffizio del procuratore. Le attribuzioni deil’avvocato e del causidico, il patrocinio e ia postulazione andrebbero cosi confuse. Ma, finché sarà per legge riconosciuta la separata esistenza delie due professioni, ìa incompatibilità rispettiva delle funzioni dimanew naturalmente dai latto giuridico di tale separazione. Però, se avvi ragione di sancire espressamente per legge una simile incompatibilità, sarebbe affatto incongruo il pretendere da un avvocato già ammesso a patrocinare che aspirasse all’uffizio di procuratore gli stessi requisiti di pratica e d’esame prescritti agii altri candidati, perocché i gradi accademici ed il tirocinio che si richiede ad esercitare l’avvocazione includono ampiamente quel tanto di meno cbe basta ad essere causidico (articolo 7). Nella patria legislazione non trovasi ancora una disposizione di legge la quale definisca le attribuzioni del procuratore e segni una linea di separazione tra ìe funzioni proprie del medesimo e quelie dell’avvocato, tra ia semplice postulazione ed il patrocinio ossia l’avvocazione ; perciò ì’articolo 8 del progetto è destinato a riempiere siffatta lacuna, specificando i casi nei quali il procuratore sarà abilitato ad aringare (articolo 8), quando cioè si tratterà di cause sommarie o di incidenti da risolversi ia via sommaria, o di questioni spettanti alia procedura, e quando per le cause ordinarie si avrà difetto d’avvocati o l’avvocato si troverà per qualunque modo impedito. Il capo li parla dei sostituiti. Si rende primamente obbligatoria, come fu sempre, la nomina di un sostituito (1), e ciò all’effetto d’ovviare a che l’andamento delle cause non resti mai impedito, e si rende facoltativo alie Corti o tribunali di permetterne, secondo iì bisogno, due ed anche un numero maggiore (articolo 9). Si estende ai sostituiti l’obbìigo deiì’esame, si definiscono le loro attribuzioni (articolo 10) e per la stessa ragione cbe i procuratori presso ai tribunali potranno, dopo ua esperimento di due anni, essere applicati ad una Corte d’appello, la stessa abilitazione è garantita ai sostituiti dopo tre anni d’esercizio. Si prevede quindi il caso di morte de! procuratore. Secondo le regie carte la causa, in caso di morte, poteva essere continuata in contraddittorio del sostituito , ma il Codice di procedura civile, innovando in questa parte l’antica legislazione, rende in simile evento assolutamente necessaria ia ripresa della istanza ; perciò occorre di iimiiare l’uffizio del sostituito alla conservazione delle carte nell’interesse dei clienti, onde non avvenga il disperdimento delle medesime (articolo 12). Trattasi nel capo III dell'esami’, incominciando dai requisiti necessari per esservi ammesso, i quali sostanzialmente sono gii stessi che trovansi attualmente prescritti ; senonchè viene aggiunto un anno di pratica, ma non perciò rimane allungata la durata del tirocinio, perocché è data facoltà agli aspiranti di attendere utilmente alla pratica nei tempo stesso che proseguono Io studio universitario degli elementi dei diritto civiie e delia procedura. 11 regolamento fatto di pubblica ragione col manifesto del magistrato della riforma del 8 agosto 1846, recò già un sensibile miglioramento agli studi prescritti agli aspiranti alla professione di causidico. Essi dapprima erano bensì obbligati d’attendere per un anno allo studio delie istituzioni civili, ma bastava loro di rapportare una fede del professore d’avere frequentata la scuoia senza obbligo d’esame, e così senza dare in fine dell’anno degli studi ioro. Ora alio studio degli elementi del diritto civile debbono aggiungere quello delia procedura e subire i relativi annuali esami (articolo 13). Rimane solamente che venga riordinato S’esame definitivo, il quale per verità non ebbe finora quel grado d’importanza che si conviene, affinchè gii aspiranti alla professione, sieno costretti durante il tirocinio ioro a quella serietà d’applicazione e di studio che al tutto si richiedono onde abilitarsi a degnamente esercitare l’uffizio a cui possono essere chiamati. Ad evitare adunque che l’esame definitivo non riesca come per io passato una semplice formalità, la legge stabilisce che l’esame debba essere e scritto e verbale. Siccome la postulazione consiste in buona parte negli scritti, è mestieri che i candidati diano saggio di saper formolare con legale precisione i vari atti delia procedura, dedurre gii estremi delle azioni, ed esporre ordinatamente e lucidamente le cose. È mestieri inoltre cbe faeciann esperimento d’avere appresi i principìi elementari de! diritto, le regole della procedura e d’essere in grado di farne razionalmente l’applicazione. (1) Regie carte, lib. 11, titolo x, § 7,