Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/270

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Di sorte che la liquidazione della finanza di ciascuno incontrerebbe insuperabili difficoltà. E a queste speciali considerazioni storiche fa d’uopo aggiungere un’altra di pura equità, cioè che in Torino principalmente il prezzo medio corrente delle piazze di procuratore è si elevalo da superare di 25 o 30[m. lire il prezzo medio di simili piazze in quegli altri punti del regno ove ne hanno uno assai considerevole, come, per esempio, Ciamberl, San Giuliano e Cuneo (1). Ond’è che, fissando prudenzialmente a lire 2S[m. il prezzo di riscatto di ciascuna delie piazze di procuratore in Torino, mentre si supplisce con la legge ad un irreparabile difetto di documenti, serbasi il dovuto riguardo all’equità, nè si rende migliore la condizione dei procuratori di questa città rispetto a quella de’ rimanenti procuratori deilo Stato, perciocché nessuno di questi dalla liquidazione della sua piazza non potrà mai ritrarre un prezzo si basso che da quello da lui speso differisca per più di 25 o 30 miìa lire. II. Disaminate le quistioni principali che concernono il riscatto, diremo brevemente di quelle che il Governo ha elevate a se medesimo nel scegliere il modo più conveniente di liquidazione e di pagamento. Il metodo della liquidazione essere doveva l’applicazione più razionale pel sistema di liberazione prescelta. Ora, il riscatto essendo restituzione del prezzo fatta dal venditore al compratore per riprendere l’oggetto venduto, è naturai cosa che questa restituzione si faccia senza intervento di giudice o di altra autorità, se i contraenti sono d’accordo e non sorgono controversie intorno alla estimazione de’ loro diritti. Sorgendo poi di simili questioni, niuna autorità può risolverle dalla giudiziaria in fuori. Questi due principii direttivi informano il nostro progetto nella parte che concerne la liquidazione. I parecchi articoli in cui essi vengono svolti non fanno che o accordare termini indispensabili per eseguire la legge, o determinare speciali espedienti, acciocché si possa agevolmente e colle necessarie cautele raggiungere lo scopo, avvegnaché il venditore che riscatta sia il Governo e molti e diversi sieno i privati che han causa da’compratori delle cose riscattate. Il rapido esame che faremo di ciascuna disposizione lo dimostrerà chiaramente. III. Rispetto poi al pagamento, potrebbesi da taluno osservare che, ammesso il sistema de! riscatto, dovrebbesi restituire il prezzo tal quale fu pagato, vale a dire in danaro contante, e non in rendite inscritte. Noi però, proponendovi quest’ultimo modo di pagamento, abbiamo nel medesimo tempo proposto un aumento a! prezzo primitivo da restituire ; il quale aumento è pure motivato dal riguardo dovuto si ad alcune perdite o differenze monetarie e si al modo del pagamento. Oltreché è da por mente all’indoie delle cose riscattate, le (1) In queste tre citta solamente i prezzi medii correnti superano le 20pti. lire ed anche le 23pn. In Cuneo non giungono a 20{m., ma vi si accostano. In qualche punto dello Stato superano le 15pn. lire; in altre poche città ì prezzi medii corrono da 10 a 15pn. lire, ed in tutte le rimanenti sono inferiori. In Oneglia non giungono a 3jm. lire. quali non hanno valore se non perchè procacciano per mezzo del privilegio un annuo aumento di lucri o guadagni a co- , loro che Si godono. Sicché, lasciando a questi ultimi l’esercizio della professione o dell’arte loro con la giunta di una rendita corrispondente al valore intrinseco e primitivo dei privilegio, conseguesi, per così dire, un riscatto che in certo modo rispetta l’impiego originariamente dato ai prezzo della piazza e ne continua indirettamente gli effetti economici sulle entrale dei titolare. A queste considerazioni di giustizia fa d’uopo anche aggiungerne un’altra finanziaria, cioè che nelle condizioni presenti dell’erario sarebbe assai difficile il riscattare le piazze esistenti e porre termine a questo deplorabile abuso, se si scegliesse altro mezzo di pagamento. In effetto, il valore totale dei riscatti ascenderà forse a 3,300,000 lire, come risulta da dati approssimativi all’uopo raccolti. PARTE SECONDA. DISAMJHA PASTICCIARE DEGLI ARTICOLI DEL PROGETTO. I due primi articoli non hanno mestieri di spiegazione. Sopprimendo le piazze, non si sopprime la professione, l’arte, l’industria o l’ufficio che ne formano l’oggetto ; e perchè l’indole vera d’una piazza, come quella di tutti gli abusi elevati a fatti legali è assai ardua a definire, era necessario eccettuare dal riscatto quegli uffici, cariche o attribuzioni che aver potrebbero analogia con le piazze da sopprimere, e che pur nondimeno sono cosa affatto distinta e diversa. Gli artìcoli 3 e 4 stabiliscono il principio del riscatto ed enumerano i vantaggi conceduti sia a tutti i proprietari di esse piazze, con l’aumento della finanza, sia ai procuratori con speciali provvedimenti. Nella prima parte di questa relazione abbiamo lungamente svolti i motivi di questi due articoli. L’articolo 8 provvede a due casi, dei quali il primo sarà assai raro, quello cioè di piazze donate, ed i) secondo anche poco frequente, vale a dire il caso in cui, constando l’esistenza di una piazza, non se ne conosca la primitiva finanza. Intanto, perchè può avvenire che se ne trovino, conviene che la legge stabilisca le norme per fissarne il prezzo di riscatto. E innanzitutto, per qualche piazza conferita gratuitamente, ci è sembrata giusta cosa il prescrivere che se ne paghi un prezzo di riscatto a coloro che l’hanno acquistata dal donatario come cosa renale. Anzi al donatario medesimo, se mai esistesse, avrebbesi a pagare il prezzo di cosa mercatabile che fugli donata, è vero, ma che egli potrebbe oramai vendere ad altri. Ed il dono di una piazza è da presumere che sia fatto o per rimunerazione di servizio o per riguardo di pubblica utilità, e perciò anche sotto questo rispetto riscattabile. Però di simili piazze e delle altre il cui prezzo fosse ignoto, come determinare ii valore primitivo ? Prendendo argomento da piazze di eguale natura vendute contemporaneamente, o nel medesimo luogo o in luoghi di pari importanza. Potendo non pertanto avvenire che contemporaneamente non siasi fatta dal Governo vendita alcuna di altre piazze, era indispensabile che in questa ipotesi fosse preso a norma il prezzo medio delle piazze alienate nel periodo di tempo più prossimo. Netl’indicare questo periodo, che abbiamo ridotto a cinque anni precedenti e cinque seguenti, abbiamo fatto uso di espressioni che comprendono acche il caso in cui non siavi stata alienazione nei cinque anni immediatamente succes-