Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/279

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(Farina) Progetto di legge presentato alla Camera il 26 gennaio 1855 dal presidente del Consiglio ministro degli affari esteri (Cavour). Signori! — Le comunicazioni postali tra Io Stato sardo ed il ducato di Parma sono stabilite dalla convenzione firmata in Parma il 18 marzo {850. Da quell’epoca l’importanza delle nostre relazioni col ducato di Parma crebbe per modo che la convenzione suddetta fu riconosciuta dai due Govèrni non solo insufficiente, ma nociva al libero sfogo dei rapporti fra i due Stati a cagione delle tasse elevate e dell’obbligo dcH’affraneamento. Le tasse risultano di SO centesimi poiché nello Stato sardo costano SO centesimi, e nel ducato di Parma sono assoggettate a 30. Le lettere poi che si volevano affrancare sino a destino costavano poco meno del doppio. L’obbligo deil’affrancamento essendo frequentemente trascurato dal pubblico, faceva sì che ogni giorno una quantità considerevole di lettere non poteva essere spedila. La nuova convenzione mette un termine a questo stato di cose. La tassa delle lettere semplici sarà di 50 centesimi, sia che questa venga sborsata nello Stato sardo che nel ducato di Parma a piacimento del mittente, e l’abolizione dell’obbligo di francare toglie il ristagno all’ufficio d’origine di lettere per le quali erasi trascurato quell’obbligo. Il trattamento dei campioni, dei giornali e stampati, dei pieghi chiusi, delle lettere assicurate, deile corrispondenze estere, e la trasmissione a capo e non più a peso trovansi riprodotti in questa convenzione per le stesse ragioni che già avevano consigliato d’introdurre quel sistema in altri trattati postali e segnatamente in quello con Modena testé sottomesso all’approvazione della Camera. Da quanto vi esposi voi avrete rilevato, o signori, che all’utile s’aggiunse la necessità di un accordo, pel quale venissero tolte tutte le difficoltà che gravi s’incontravano nello scambio di vicine corrispondenze, per cui non dubito che voi sarete per approvare il progetto di legge che d’ordine di 5. M, vi sottopongo per l’esecuzione del trattato postale testé conchiuso eoa Parma. Come vi parlai della convenzione di posta con Modena, m’è d’uopo però ora pregarvi che anche di questa la discussione sia stabilita d’urgenza, e chiederei perciò che la stessa Commissione che vi dovrà riferire sulla convenzione con Modena venga incaricata dell’esame e della relazione pure della presente. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale conchiusa fra il regno sardo ed il ducato di Parma, e firmata in Torino il 18 ed a Parma il 19 dell’andante gennaio. Convenzione postale tra il regno sardo ed il ducato di Parma. Sua Maestà Vittorio Emanuele li Re di Sardegna, e Sua Altezza Reale Luisa Maria di Borbone, reggente gli Stati parmensi pel duca Roberto I, egualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una nuova convenzione, il servizio delle corrispondenze postali tra il regno sardo ed il ducato di Parma, hauno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari : Sua Maestà Vittorio Enaanueie li Re di Sardegna, il conte Camillo Benso di Cavour, cavaliere di Gran Croce, decorato del gran cordone dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale della legione d’onore di Francia, membro della Camera elettiva, presidente del Consiglio de' ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri ; Sua Altezza reale Luisa Maria di Borbone, reggente gli Stati parmensi pei duca Roberto I, il marchese Giuseppe Pallavicino, senatore gran croce e vice-gran cancelliere del S. A. I. Ordine costantiniano di San Giorgio, grande di Corte, ciambertano e primo cavaliere d’onore (onorario) di S. A. R. la duchessa reggente, preside emerito del magistrato degli studi di Parma, segretario intimo di Gabinetto, consigliere di Stato effettivo, presidente del dipartimento militare, ministro di Stato pel dipartimento degli affari esteri; I quali, dopo essersi cambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli : Art. i. Cambio de’ pieghi postali. Fra l’amministrazione delle poste sarde e l’amministrazione delle poste parmensi ayrà luogo un cambio quotidiano di lettere, campioni, giornali e stampati di ogni sorta. I servizi stabiliti e quelli che fossero per stabilirsi in seguito pel trasporto dei dispacci tra gli uffici di cambio delle amministrazioni sarda e parmense, saranno eseguiti coi mezzi ordinari delle due amministrazioni. La spesa risultante sarà pagata in proporzione della percorrenza sui rispettivi territori. Art. 2. Progressione di peso nelle lettere. I prezzi di porto, di cui l’amministrazione delle poste sarde e l’amministrazione delle poste parmensi dovranno tenere conto l’uaa verso deU’aUra sulle lettere che queste due amministrazioni si invieranno vicendevolmente, verranno stabiliti lettera per lettera, secondo la seguente scala di progressione di peso. Saranno considerate come lettere semplici quelle il cui peso non eccederà sette grammi e mezzo. Le lettere che peseranno da sette grammi e mezzo a quindici grammi mcluslvamente pagheranno due volte il porto della lettera semplice. Quelle da quindici a ventidue e mezzo inclusivamente tre volte il porto della lettera semplice, e così di seguito,.aggiungendo di sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo un porto semplice di più. Art. 3. Libertà d'affrancazione. Quelle persone che vorranno spedire ieltere ordinarie, cioè non assicurate, dallo Stato sardo a destino di quello parmense e yiceversa potranno a loro scelta lasciare che il porto di dette lettere sia a carico de’ destinatari, oppure pagare questo porto anticipatamente fino a destino. Art. li. Tassa deile lettere. Le lettere ordinarie, cioè non assicurate, dirette dall’uno dei due Stati a destino dell’altro saranno sottoposte ad una tassa uniforme di trenta centesimi per ogni lettera semplice. II prodotto della sopra detta tassa uniforme di trenta centesimi sarà diviso fra le amministrazioni postati dei due paesi nella proporzione di due terzi a profitto dell’amministrazione sardae di un terzo a profitto dell'amroinistrszione parmense.