Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/301

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sia che si paghino in favore di qualunque corporazione o stabilimento. In quanto al diritto di tonnellaggio e di porto, i bastimenti sardi nel Perù dovranno assoggettarsi alle disposizioni dell’attuale regolamento di commercio peruviano del k marzo 1882; e viceversa, i bastimenti peruviani nella Sardegna all’attuale regolamento ivi in vigore del 26 giugno 1881, senza che ciò pregiudichi le rispettive bandiere nel godimento di quei maggiori favori che intorno a tali diritti ie due alte parti contraenti concedano in avvenire a qualunque altra nazione. Anche in quanto concerne il collocamento dei navìgli, il loro carico o scarico nei porti, bacini o rade dei due Stati, nell’uso dei pubblici magazzini, bilancie, argani ed altri simili stabilimenti ed ordigni, e, ingenerale, riguardo a tutte le formalità e disposizioni concernenti l’approdo, la fermata o la partenza dei bastimenti, non sarà accordato ai nazionali alcua privilegio che non sia egualmente accordato a quelli dell’altro Stato; essendo precisa volontà dette atte parti contraenti chei rispettivi bastimenti siano trattati sui piede della più perfetta eguaglianza; ma osserveranno esattamente le leggi, ordinanze e statuti territoriali che riguardano la polizia dei porti, il caricamento o scaricamento delie merci, la sicurezza delle medesime, dei beni e degli effetti. Art. 8. Nell’esercizio del commercio di scalo i sudditi o cittadini di ambe le parti contraenti saranno rispettivamente trattati come i nazionali. Potranno cioè i bastimenti di ciascuna delle alte parti contraenti prendere o disbarcare una porzione del loro carico in un porto del territorio dell’altra, e completare, ne! primo caso, i! loro carico per l’estero, o disbarcare, nel secondo caso, il resto del carico proveniente dall’èstero in uno o più porti dello stesso territorio, senza però pagare alcun diritto diverso da quello che pagasi dai legni nazionali, osservando in ciò i regolamenti dei rispettivi Siati. Art. U. Le due potenze contraenti si riservano il diritto di regolare con leggi speciali nei rispettivi Stati l’esercizio della pesca nazionale ed il commercio di cabottaggio. Art. B. I sudditi o cittadini di ciascuna delle alte parti contraenti godranno della facoltà di risiedere, viaggiare scambievolmente nei territori di ambedue le nazioni, negoziare in essi, sì ali’ingrosso che al minuto, !e merci e generi di lecito commercio, affittare ed occupare le case, magazzini e botteghe che loro abbisogneranno, trasportar merci e denari, e ricevere consegnazioni tanto dall’interno quanto dai paesi esteri, senza che per nessuna di queste operazioni vadano soggetti ad altri oneri che a quelli che pesano sopra i nazionali. In tutte le compre e vendite, a cui interverranno, godranno della stessa facoltà che i nazionali, di stabiliree fissare il prezzo degli effetti, mercanzie od altri oggetti, siano dessi importati ovvero nazionali, sia che li vendano per i! consumo dell’interno, sia che li destinino ad essere esportati, uniformandosi però alle leggi e regolamenti del paese. Di eguale libertà godranno per regolare i loro affari da se stessi, presentare alle dogane le proprie dichiarazioni o farsi sostituire da chi meglio crederanno, nei modi e casi conformi alle leggi de! paese, sì nelle compre e vendite dei beni, effetti o mercanzie, che nel carico, scarico o spedizione dei loro bastimenti, Avranno parimente il diritto di disimpegnare tutte quelle funzioni che verranno loro affidate dai compatrioti, da qualsivoglia straniero o dai nazionali nei casi e modi stabiliti dalle leggi del paese ; ed infine non saranno soggetti ad altri gravami, contribuzioni ed imposte maggiori o diverse da quelle cui siafto assoggettati i nazionali od i cittadini o sudditi della nazione più favorita. Art, 6, I sudditi o cittadini delPuna e dell’altra parte contraente godranno nell’uno e nell’altro paese la più completa protezione e sicurezza nelle loro persone e proprietà, assoggettandosi rispettivamente alle leggi dei due paesi. Andranno esenti da ogni servizio personale sì nell’esercito 0 nella marina, come nelle guardie e milizie nazionali, e da ogni contribuzione di guerra, imprestito forzato, requisizione o servizio militare di ogni sorta. In tutti gli altri casi le proprietà mobili od immobili dei rispettivi sudditi o cittadini non saranno soggette ad altri gravami, riscossioni od imposte, fuorché a quelli che vengono sopportati dai nazionali o dai cittadini o sudditi della nazione più favorila. Art. 7, I sudditi o cittadini di ambo le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi , mercanzie od oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per uso pubblico di veruna sorta, senza concedere agli interessati una iudennizzazione previamente convenuta. Art. 8. In caso di naufragio o avaria d’un legno appartenente a! Governo od ai sudditi di una delle alte parti contraenti sulle coste o nei domini! dell’altra, le autorità locali dovranno, quando la chiedano i consoli della nazione alla quale appartiene il legno naufragato, in assenza degli interessati, fornire ai medesimi tutte quelle nozioni che avranno ricevuto intorno al detto naufragio, affinchè possano dirigere !e operazioni tutte del salvamento del legno naufragato od in altro modo danneggiato. Le autorità locali manterranno l’ordine c guarentiranno la proprietà degii interessati, ed assicureranno l’esecuzione delie disposizioni vigenti per l’ingresso e la sortita delle merci ricuperate. Le autorità locali presteranno non solo ogni assistenza ed useranno ogni facilitazione ai naufraghi, ma, in caso d’assenza degli interessati e dei consoli, dovranno vegliare perchè i legni,le loro parti eJ avanzi, 1 loro attrezzi, tutti gli oggetti che ad essi appartengono, le carte trovate a bordo, gli effetti e merci che fossero stati gettati in mare e venissero ricuperati, i prodotti dei medesimi, se fossero venduti, siano fedelmente restituiti ai proprietari dietro loro domanda o quella dei loro agenti debitamente autorizzati; e tutto ciò senza altro pagamento che quello delle spese di ricupero e di conservazione, e di quelli eventuali diritti, e non altri, che in caso simile si pagherebbero per un bastimento nazionale. Le avarie, che i legni dei due Stati avranno sofferto in mare e nel viaggio verso i porti rispettivi, saranno regolate dagli agenti consolari della nazione di detti legni, nel caso che lo richiedano gli interessati, a meno che esistano stipulazioni contrarie fra gli armatori, i proprietari del carico e gli assicuratori, i quali d’accòrdo fra loro non vi acconsentano, ed eccetto che abitanti del paese, ove i consoli risiedono, siano interessati in queste avarie. Art. 9 I sudditi o cittadini di ciascuno dei due Stati, a cui fosse trasmessa la proprietà di beni situati nel territorio dell’altro, sia in virtù di contratto o donazione, sia come eredi per testamento o ab intestato, potranno prendere possesso di tali beni in persona o per mezzo di procuratore, potranno ritenerli e disporne liberamente pagando solo i diritti a cui sono in simil caso soggetti i nazionali. Se però, per essere tali beni immobili, fossero queste persone impedite, come straniere, di ritenerli, esse avranno un termine di tre anni per alienarli, senza pagare altre imposte o diritti che quelli porlati dalle leggi pei nazionali. Art. 10. In caso di decesso di un suddito di una delle potenze contraenti sul territorio dell’altra, le autorità locali che ■