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— 1913 —

sessione del 1853-54

alla terraferma, si è stimato più conveniente, in ordine al censo, di equipararla alle provinole di Savoia, Nizza, San Remo, Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona, Àlbenga e Bobbio, perchè veramente l’isola si trova in condizioni più conformi a queste provìncie che alle altre del regno.

Parve anche opportuno espressamente dichiarare che i membri della società agraria di Cagliari o della Camera di agricoltura, commercio ed arti di Sassari restano parificati ai membri delle Camere di agricoltura e di commercio di terraferma.

Non vi era infatti ragione perchè i membri di quelle società che sono stabilite nella Sardegna dovessero venire private di un diritto che si concede ai membri delle stesse società fondate in terraferma.

In ordine poi alla distribuzione o ripartizione dei collegi nell’isola, il Ministero ricorse al consiglio di nomini pratici del|$ posizione topografica della Sardegna, i quali, dietro maturi studi, proposero come la migliore distribuzione, si del capoluogo di ciascun collegio, come delle rispettive sezioni, ìa tabella alla presente legge unita.

Attesa la difettosa circoscrizione delie provìncie nell’isola, la distribuzione delle sezioni mandamentali non potè riuscire perfetta, avvegnachè succede che alcuni comuni di un mandamento appartengono, nell’ordine amministrativo, a provincia diversa da quella in cui è collocato il capoluogo de! mandamento, come si ha, per esempio, nel mandamento di San Gavino, il cui capoluogo appartiene alla provincia di Cagliari, uno dei comuni dello stesso mandamento (Pabillonis), a quella d’Iglesias, un altro (Sardara) a quella d’Isili.

I comuni posti in tali condizioni furono aggregati al capoluogo di mandamento nella stessa loro provincia più vicino, e specificamente nella tabella designati. Così pure alcuni mandamenti che, per la separazione da essi di comuni appartenenti a diversa provincia, rimangono troppo piccoli, furono aggregati alla sezione del mandamento più vicino; come anche si stabilì per alcuni distretti mandamentali la sede per la riunione della sezione nel comune che non è capoluogo di mandamento, tua che è più centrale e di più facile accesso agli elettori che compongono la sezione stessa.

Comunque in alcune parti meno perfetta possiate ravvisare, 0 signori, la progettata distribuzione dei collegi e loro sezioni, è conseguenza di imperfetta circoscrizione provinciale, alla cui riforma sì provvedere in tempo che giova sperare non lontano; vi prego intanto di adottare la presente proposta di legge, onde non ritardare più oltre il benefizio della riforma elettorale nell’isola, tante volte richiesta.


PROGETTO Di LEGGE.


Art. 1. Sono abrogate le disposizioni provvisorie per l’isola di Sardegna, portate dagli articoli 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della legge 17 marzo 1848, e sono estese alla medesima quelle sancite colla legge 19 gennaio 1850.

Art. 2. Quanto all’annuo censo di cui al numero 4 dell’articolo 1 della legge 17 marzo 1848, l’isola di Sardegna è pareggiata alla Savoia ed alle altre provincie indicate nell’alinea dello stesso numero.

Art. 3. La determinazione del valore locativo per l’oggetto contemplato negli articoli 5 e 8 di detta legge sarà regolata anche per l’isola di Sardegna in conformità della tabella A annessa alla legge medesima.

Art. 4. I membri della società agraria di Cagliari e della Camera di agricoltura, di commercio e d’arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari, saranno parificati per l’esercizio dell’elettorato ai membri delle Camere di agricoltura e di commercio, di cui al numero 7 dell’articolo 3 di quella legge.

Art. 5. La circoscrizione dei collegi e delle loro sezioni mandamentali resta determinata come nell’annessa tabella.


Disposizioni transitorie.


Art. 6. Entro cinque giorni dopo la pubblicazione della presente legge, si procederà dall’ufficio della Presidenza della Camera dei deputati all’estrazione a sorte per determinare in ciascuna delle provincie dell’Isola a quale fra i collegi debba appartenere ognuno dei deputati dalle medesime eletti o da eleggersi nel caso vi fosse qualche collegio vacante.