Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/377

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Relazione del ministro guardasigilli reggente il dicastero delT interno (Rattazzi) 10 aprile 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 5 stesso mese. Signori ! — Come nelle altre parti della legislazione, così anche in quella che riguarda le elezioni politiche parve al Ministero essere venuto il tempo di poter estendere all’isola della Sardegna il diritto comune, e di far cessare, giusta il voto tante volte manifestato dai rappresentanti dell’isola, le disposizioni provvisorie che per circostanze eccezionali eransi sancite colla legge de! 17 marzo 1848. S ciò in grazia dei vari ordinamenti che in questi ultimi sei\anni colà si compirono, soprattutto colla formazione del catasto, che somministra ora la base ossia il censo per l’ammessione all’elettorato. Non intiera però ed attuale parificazione alle disposizioni che reggono in terraferma le elezioni si è creduto potersi adottare. Ed il Senato si farà di leggieri capace della convenienza, sia di lasciare ancora per qualche anno il diritto di eleggere agli analfabeti, sia per quanto riguarda alla formazione dei collegi; chè, giusta la tabella qui unita, onde avvicinare il più possibile l’urna agli elettori, si composero i distretti elettorali di comuni appartenenti a diversi mandamenti non solo, ma anche a diverse provincie. Il favore con cui il presente progetto di legge venne già accolto dall’altra parte del Parlamento, come mi conferma nel pensiero circa l’opportunità e convenienza della proposta riforma, mi dà insieme fiducia che uguale accoglienza troverà presso il Senato, alle cui deliberazioni ho l’onore di sottoporlo. Istituzione e riforma di classi nei magistrati d’appello di Piemonte e di Sardegna. — Disposizioni afferenti ai membri dei soppressi magistrati dei Consolato. Progetto di legge presentato alla Camera il 12 marzo 1855 dal ministro di grazia e giustizia (llattazzi). Signori ! — La classe del magistrato di Sardegna sedente in Sassari, composta di dieci soggetti compreso il presidente, trovasi di necessità ristretta al numero di sette giudici giudicanti, dacché i tre consiglieri componenti la sezione d’accusa non possono prender parte alla spedizione degli affari criminali, stati già sottoposti al giudizio della sezione medesima (articolo 363, Codice di procedura). Ma i sette giudici riduconsi a soli sei intervenienti, perchè l’alternativa presidenza dei dibattimenti tra il presidente della classe ed il consigliere che sussegue in anzianità, tiene costantemente lontano dalle sedute l’uno dei due affinchè si prepari alla spedizione delle cause fissate pel rispettivo suo turno (regiepatenti 21 aprile 1848, articolo 8). Avviene ancora frequentemente che, o per causa di malattia o per legittima astensione d’uno tra i sei membri giudicanti, rimanga invincibilmente incagliata presso quella classe la spedizione della causa appuntata, poiché nelle materie criminali non possono i magistrati profferire sentenze senza l’intervento di sei giudici almeno (articolo 446, Codice ridetto). Quindi l’ingrata necessità di rimandare a tempo, spesse Volte indeterminato, il dibattimento con danno dell'imputato, con pregiudizio dell’erario onerato del pagamento dei testi precettati, nè senza scandalo ne! pubblico per gl! indugi accresciuti alla sospirata definizione delia sorte dei ditenuti, e per la deplorabile agglomerazione loro oltre la capacità del carcere, e fuori di proporzione dei mezzi normali di custodia e di igiene. Non è parso ai sottoscritto che a correggere tali e sì rimarchevoli inconvenienti bastasse affidarsi alle radicali mutazioni per esso proposte nella legge sulla nuova organizzazione giudiziaria che d’ordine sovrano già ebbe l’onore di presentare alla Camera, avvegnaché pel notevole periodo di tempo che sarà da ambe le Camere del Parlamento consecrato alla discussione di sì rilevante argomento, non andrebbe esso scevro di rimprovero per avere trascurato di apprestare intanto al male accertato qne! riparo che pur non era di difficile applicazione, e che confida avere rinvenuto nelle disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 delia legge sottoposta alle vostre .deliberazioni. Non gli è sfuggito il disimpegno che a prima fronte, può sembrare più logico e piano, quello cioè di attribuire alle classi di Cagliari la cognizione delle cause nelle quali fossero per incontrarsi le notate difficoltà; ma oltreché una tale combinazione, nella maggior parte dei casi, e segnatamente quando il numero legale dei giudici venga meno improvvisamente, avrebbe arrecato un rimedio per avventura peggiore del male, costringendo ad una forzata e palese inoperosità i giudici non impediti, ne risultava una indeclinabile necessità di molte e minute disposizioni accessorie intorno alla processura da osservarsi nei casi svariati della sua applicazione, non abbastanza giustificata dalla tempra meramente provvisoria della misura stessa, e ne emergeva insieme un maggior dispendio nelle indennità ai testimoni, non compensato per ora da aitro vantaggio economico, un accrescimento di sofferenzae di disagiagli accusali, un aggravio di fatiche all’arma benemerita dei carabinieri incaricati della loro traduzione all’estremo dell’isola, un ingombro pericoloso di prevenuti nelle carceri di Cagliari, già anguste di troppo agli attuali bisogni, insomma una mcltipiicità tale di sì palesi inconvenienti, che non esitò ad abbandonarne tosto e recisamente ii pensiero. La disposizione dell’articolo 2, colla quale è aperta al ministro la facoltà di traslocare nei magistrati di terraferma due tra i consiglieri di Sardegna, è una conseguenza della riduzione che si viene pel momento ad operare nella classe di Sassari, la quale non forma un corpo distinto, ed è composta di soggetti che è libero al ministro di destinarvi con decreto reale; nè poteva tale facoltà allegarsi alla condizione del loro consenso, perchè, neil’ipotesi della rinunzia di tutti, sarebbe paralizzata l’esecuzione della legge; d’altronde il proponente si piace dichiarare come da questo lato egli è certo sin d’ora di non incontrare imbarazzi di sorta, e confida sarà la Camera egualmente persuasa che l’inamovibilità di tutti, e di ciascuno di quei consiglieri sarà rigorosamente rispettata. Coi due consiglieri che si avranno in tal modo disponibili in terraferma, e mercè le combinazioni accennate all’articolo 8, si renderà possibile, senza nuovo aggravio del pubblico erario, la formazione presso ii magistrato d’Àppelio di Torino della nuova classe promiscua che si ravvisa indispensabile al regolare andamento degli affari. Le cause civili assegnate a sentenza, e mature per conseguenza alla decisione, erano al finire de! passato dicembre in numero di 781 ; esse sommano oggi a 803; le cause d’appeilo in materia commerciale che rimarranno indefinite dal- consolato al primo aprile, e quelle che sopraggiangeranno in seguito sì dai tribunali deile prò-