Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/342

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venienti pel Governo il quale vien cosí èsonerato della spesa per il locale della dogana di Nizza, e per una parte del per- sonale, mentre la cessione dell’arsenale offre alla cittá il mezzo di provvedere alla riconosciuta necessitá dello stabilimento di un deposito di merci estere, dopo cessate le franchigie di cui godette a tutto il 1853, il riferente crede che la Camera a cui ha l’onore di rassegnare la relativa convenzione, vorrá adot- tare il seguente progetto di legge, avente per oggetto l’appro- vazione della vendita a privata trattativa del summentovato locale demaniale.

PROGETTO DI LEGGE,

Articolo unico. È approvata la convenzione passata tra il Ministero delle finanze ed il municipio di Nizza in data del 22 ottobre 1853 per la cessione in proprietá allo stesso mu- nicipio del fabbricato giá inserviente d’arsenale marittimo in quella cittá, onde essere destinato ad uso di deposito doga- nale mediante il prezzo stabilito di lire 50,000 da pagarsi alle finanze dello Stato fra il termine di anni cinque in rate eguali di lire 10,000 caduna a cominciare dal 1854 e mediante l’a- dempimento delle altre condizioni stipulate nella convenzione anzidetta inserta nella presente legge.

Convenzione tra le finanze dello Stato e la cittá di Nizza marittima per la cessione del locale dell’ar- senale in detta cittá.

L’anno mille ottocento cinquantatrè, ed alli ventidue del mese di ottobre, in Torino, ed alle ore cinque pomeridiane, ed in una sala del Ministero di finanze:

Si premette che fa cittá di Nizza, nell’intento di stabilire un |

deposito reale di merci, abbia a questo riguarde richieste il Governo di farle la cessione del locale inserviente d’arsenale, al porto di Limpia, e che il Governo abbia acconseatito a dale cessione, sotto l’osservanza delle condizioni e dei patti di cui infra;

Quindi è che sisono personalmente constituiti avanti di me Teodoro Barnato segretario nel Micistero di finanze, ed alla presenza dei signori Angelo Binelli fu Vittorio, nato a Torino, e Maurizio Preveriao del viverte Carlo, nato a Rivarolo Ca- navese, ed entrambi in questa cittá dimeranti, testimoni ido- nei, richiesti e cogniti gli illustrissimi signori conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle fi- Banze, per parte delle finanze, ed avvocato Francesco Malaus= sena e notaio Adriano Baralis per parte della cittá di Nizza, appositamente incaricati dal Consiglio comunale con delibera» zione del tre corrente mese, i quali hanne iateso e conve- nuto, come colla presente intendene e convengono quanio segue:

Art. 1, Le finanze delio Stato, mella persona del prefato signor ministro conte di Cavour, cedono alla cittá di Nizza, per essa accettanti i prelodati signori avvocato Francesco Ma- laussena e notaio Adriano Baralis, il locale inserviente d’arse- nale al porto di Limpia, mediante il corrispettivo prezzo di lire cinquantamila che la cittá si obbliga di pagare fra il ter. mine di cinque anni, ed in cinque uguali rate di lire diecimila caduna, a cominciare dal 1864.

Art. 2, La cittá di Nizza si obbliga di fare eseguire nel piú breve termine possibile le riparazioni e costruzioni ne- cessarie al detto locale dell’arsenale, per stabilire in esso il deposito per le merci, non che ia dogana che vi resterá an-

nessa; ad un tale effetto la stessa cittá dovrá uniformarsi ai piani preparati dall’ingegnere capo signor Marsano, e suben- trerá al Governo nell’appalto delle opere di riparazione e co- struzione, che ha avuto luogo in conformitá dei detti piani e capitoli di detto ingegnere capo Marsano.

Art. 5, Il Governo avrá il libero godimento, senza alcun carico, dei locali destinati per la dogana, ia conformitá dei suddetti piani, e nel caso che in seguito convenisse alla cittá di Nizza di trasportare la dogana in un altro locale, essa dovrá sempre somministrarlo gratuitamente al Governo, e collocarlo in maniera che la stessa dogana sia alla portata dei nego- zianti, ed il piú che possibile sulle localitá delle loro princi- pali operazioni di commercio.

Art. 4. Sino a tanto che fa dogana resterá annessa al de- posito, la spesa della guardia e sorveglianza esterna sará a carico del Governo. In questo caso però la responsabilitá per la conservazione delle mercaazie, e per le operazioni all’in- terno che vi sono relative, resterá sempre a carico della cittá.

Art. 3. Durante questo tempo, la cittá non avrá a suo carico per l’esercizio del deposito che la metá degli impiegati che vi dovranno essere destinati, ritenuto che una parte delle operazioni che dovranno eseguirvisi potrá effettuarsi all’en- trata medesima per mezzo degli impiegati ordinari della dogana,

Art. 6. Il Governo non percepirá alcun diritto di sosta sulle mercanzie che saranno introdotte nel deposito, a ter- mine dell’articolo 12 della legge delli 41 luglio 1853.

Resta per altro in facoltá della cittá di stabilire a suo pro- fitto una tariffa speciale, la quale dovrá essere sottomessa al- l’approvazione del Governo per il magazzinaggio delle stesse mercanzie.

La quale convenzione, le parti hanno promesso e promet- tono di esservare ciascuna in ciò che la riguarda, con riserva però dell’approvazione per legge, in quanto concerne le fi- nanze, e dell’approvazione da promioversi in senso della legge del 7 ottobre 1848 in quanto riflette la cittá di Nizza.

E richiesto io segretario, ne ho ricevuto la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti coi te- Slimoni meco sottoscritti.

Sotloscritti all’originale

C. Cavour A. BaRALIS — MALAUSSENA

AnceLo Binetti, testimonio —PreverIino Maurizio, testimonio,

Barmato Troporo, segretario.

Relazione fatta alla Camera il 5 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Peyrone, Ab berti, Berella, Serra Francesco; Brignone, Ravina € Deforesta, relatore.

Sicwori! — Colla legge del 19 maggio 1853 il Governo ve- niva autorizzato a vendere, fra gli altri beni demaniali de- scritti nell’annessavi tabella, il locale inserviente d’arsenale al porto di Limpia, nella cittá di Nizza, cinto di mura, com- posto di quattro baracconi, con diversi siti ed alcune piaz- zelte, e con una solca di terreno coltivabile.

Intanto, avvicinandosi l’epoca in cui, a termini delle leggi delli 14 luglio 1831, 1! luglio 1852 ed 11 luglio 1853, dove- vano cessare affatto le franchigie doganali nella cittá e pro» vincia di Nizza, e ravvisando l’amministrazione delle dogane