Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/433

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procede per via d’azione: se percoptro il di lei interesse non è offeso o minacciato che în via indiretta, il pubblico Mini- stero si liriflta ad esprimere il proprio voto, e mettere sotto occhio al giudice la disposizione e lo spirito della legge ch’ei deve applicare.

Lasciando a parte ogni questione sulla vera origine di questa bella instituzione, ci piace notare che nel Piemonte rimonta per lo meno al secolo decimosesto, poichè un editto di Carlo Emanuele I dell’anno 1582, dopo avere detto che «alla prosecuzione delle cause fiscali sono necessari avvocati e procuratori fiscali, quali siano in veve d’accusatori e de nunciatori per la vendetta pubblica,» ordinò che in ciascuna prefettura vi fosse un avvocato e procuratore fiscale, ed ap- presso al Senato vi fosse un avvocato generale e due procu- ratori (1): e prima ancora di tale editto si rinvengono delle patenti di nomina di avvocati fiscali generali presso il Senato di Piemonte (2).

Xn alcuni paesi, come in Francia, nei Paesi-Bassi e in In- ghilterra, gli ufficiali del pubblico Ministero erano in facoltá di assumere il patrocinio delle liti private dei cittadini; ma tale costamanza fu a buon diritto criticata, sí perchè è diffi- cile prevedere anticipatamente se lo Stato avrá o no da far valere dei diritti in una causa che si muove tra privati, 0, se nell’interesse della legge non dovrá il pubblico Ministero prendere la parola nella causa stessa; sí perchè, se tali uffi- ciali non sono esclusivamente dedicati alla difesa degl’inte- ressi della societá, possono facilmente trascurarli; sí perchè finalmente possono abusare della loro qualitá e della loro influenza a danno di una parte, assumendo il patrocinio del. l’altra (3).

Anche in Piemonte si permise talyolta agli avvocati gene- rali di patrocinare nelle cause dei privati, come ne fanno fede le patenti di nomina di Ettore Bonifacio Frichignano in data 2 agosto 16753, e quelle del 10 aprile 1776 (4); ma tale facoltá fu veramente eccezionale.

Presso noi, come in Francia, il pubblico Ministero aveva l’incarico di rappresentare le regie finanze innanzi ai tribu- nali in tutte le loro cause civili, in quelle cause, cioè, nelle quali lo Stato non esercita diritti collettivi, sibbene diritti individuali ossia patrimoniali al pari dei cittadini; ma in quell’epoca faustissima, in cui il Re Magnanimo diede mano alle riforme da tanto tempo desiderate, fu abolito ogni privi» legie di foro anche pel patrimonio dello Stato, e si rese piú regolare e piú indipendente l’institazione di quel Ministero, disiaccandone l’attribuzione di patrocinare le cause delle reali aziende, il quale patrocinio venne affidato ad avvocati patri- moniali.

Il pubblico Ministero è rappresentato attualmente nanti la Corte di cassazione e nanti la Corte di appello dall’avvocato generale; nanti la Camera dei conti dal procuratore generale ; nanti il tribunale di prima cognizione dall’avvocato fiscale ; nanti il Consiglio d’intendenza dal procuratore del Re; nanti il giudice di mandamento dal procuratore fiscale; nanti il Consiglio di guerra dall’uditore di guerra; nanti il magistrato dell’ammiragliato dall’avvocato generale presso il magistrato

(1) Vedasi la raccolta del BoreLi a pag. 116.

(2) Vedansi, per esempio, le patenti in data 16 dicembre 1576 in favore di Antonio Cerva, nominato avvocato generale fiscale a vece di Carlo Cacherano d’Osasco, eletto senatore, (Raccolta del Dusors, parte I, tom. 3, pag. 482.)

(3) V. Mevrs, Esprit, origine et progrès des institutions judi- ciatres, tom. V, pag. 260.

(4) V. Raccolta Dusorx, parte I, tom. III, pag. 495.

d’appello di Genova; nanti ii Consiglio di disciplina per la guardia nazionale dall’ufficiale relatore; nanti il magistrato del consolato dall’avvocato fiscale stabilito presso il mede- simo.

I soli tribunali di commercio che esistono in Liguria, in conformitá delle leggi francesi, mancano affatto di un uffi- ciale che eserciti le funzioni del pubblico Ministero, al quale difetto non fu riparato nel Codice commerciale promulgato nel 4842 per gli Stati sardi, ove nel titolo I del libro quarto fa stabilita la composizione dei tribunali di commercio senza fare parola di pubblico Ministero, se tale non voglia dirsi quel legale consultore che si creò per tali tribunali con inca» rico di assistere alle udienze ed alle votazioni, e di emettere un voto consaltivo.

Piú volte in Francia si agitò la questione sulla utilitá del pubblico Ministero presso i tribunali di commercio, e vi fu chi pensò che tale instituzione sarebbe anzi piú utile presso di essi, giovando ad illuminare giudici commercianti non abituati allo studio del diriito. Siffatta questione non ha da sciogliersi nell’attuale progetto che organizza il pubblico Ministero presso le Corti e presso i tribunali ordinari. È bene però accennarla onde sia messa in campo quando, aboliti i consolati, si stabiliranno per tutto lo Stato i tribunali di com- mercio. Giova intanto troncare quella gravissima questione, che pende tuttora suli’intervento del pubblico Ministero nelle cause commerciali agitate dinanzi ai tribunali civili incari- cati di esercitare le funzioni dei tribunali di commercio ove questi non esistono, imperciocchè essa riflette appunto i tri- bunali civili, e giá fin d’ora molti di essi esercitano le fun- zioni dei tribunali di commercio (1).

Il pubblico Ministero essendo l’organo del potere esecutivo, il suo braccio, il suo instromento di operazione e di moto nelle singole parti dello Stato, dipende essenzialmente ed esclusivamente da quel potere che è da lui rappresentato, ed è posto perciò sotto la direzione immediata del ministro della giustizia. Quindi, se la indipendenza dei magistrati nel giu- dicare è necessaria alla conservazione della libertá e di ogni altro diritto dei cittadini, sicchè ogni influenza governativa sulle sentenze dei tribunali è con ragione giudicata sovverti- trice dell’ordine sociale, è necessaria per contro la dipen- denza del pubblico Ministero, onde tale inslituzione possa raggiungere il sue scopo. Il potere esecutivo per mezzo del suo rappresentante non violenta la coscienza dei giudici, nè

(1) Vedansi gli articoli 640 e 641 del Codice di commercio francese e l’articolo 667 del Codice di commercio sardo.

Gli autori in generale sono concordi nello insegnare che al- lorquando un tribunale civile esercita le funzioni del tribunale di commercio, il pubblico Ministero deve astenersi di conchiu- dere nelle questioni relative e d’intervenire alle udienze, per- chè non esiste pubblico Ministero presso i tribunali di com- mercio. Questa dottrina è conforme ad un parere del Consiglio di Stato del 27 prair. an. V. Vi è anzi chi opina che l’inter- vento del pubblico Ministero in tali giudizi induca nullitá, es- sendo d’interesse pubblico tutto ciò che riguarda l’organizza- zione dei tribunali.

Questa prima opinione, seguitata da qualche Corte di ap- pello, ha contro di sè l’autoritá della Corte di cassazione, la quale decise piú e piú volte che, quando iltribunale civile giu- dica in via commerciale, conserva ad ogni modo la propria natura di tribunale civile di cui è parte integrante il pubblico Ministero, e perciò deve questi intervenire alle udienze sotto pena di nullitá, come nelle materie civili. (Decisioni 21 aprile e 15 luglio 1846, 12 luglio, 24 novembre e 16 dicembre 1847 e 5 aprile 1848.)