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sia stato dalla serie de’ suoi pensieri condotto a proporre di dare ai registri catastali un grado piú eminente di utilitá so- ciale, col trasformarli in documenti autentici de’ diritti di pro- prietá, ossia, com’egli si esprime, con lo stabilire un catasto probante, automotore, perpetuo, ovvero un libro mastro delle proprietá fondiarie. Ai qual fine tre cose sono necessarie, cioè :.1° accertare ad un determinato istante tutti i diritti di proprietá sui fondi compresi in una data circoscrizione ter- ritoriale ; 2° assicurare la identitá de’ fondi che sono oggetto di questi diritti con quelli designati ne’ titoli e documenti dai quali que’ diritti risultano, o ne’ quali e pei quali essi tro- vansi ora definiti; identitá che deve stabilirsi non giá per mezzo di semplici indicazioni piú o meno vaghe, indetermi- nate ed incerte, ma sí per via di quote numeriche, le quali bastino a far conoscere, senza ambiguitá e senza errore, per ciascun fondo la sua posizione ed i suoi confini; 3° coll’or- dinare che per lo avvenire tutte le mutazioni avvenute nella estensione, natura e qualitá de’ fondi, o nei diritti di pro- prietá in essi investiti, saranno annotati in appositi registri, per cura di pubblici funzionari, conservatori de’ diritti reali di proprietá; ed acciò questa conservazione riesca possibile, rendere obbligatoria per legge, sotto pena di nullitá, Pinser- zione in tutti gli atti pubblici, per cui la proprietá in qua- lunque modo si trasmetta o si modifichi, di quelle medesime quote numeriche atte a far senza errore e senza dubbiezza riconoscere le identitá de’ fondi trasmessi, e le modificazioni in virtú degliatti medesimi operate nella loro estensione e ne’ loro confini,

Nessuno vorrá certamente ricusare al signor Felice di Ro- bernier quelle lodi che sono dovute alla perspicacia, alla dot- trina ed alla costanza, con le quali egli ha saputo mettere in piena luce i difetti delle legislazioni presenti per ciò che spetta ai modi di accertare le identitá de’ fondi, e di tutelare i diritti di proprietá fondiaria, col conservarne i titoli e regi- sirarne pubblicamente le mutazioni, ed investigare i mezzi atli ad apportare rimedio a questi difetti medesimi, Ma senza entrare in una minata analisi degli scritti del dotto giurecon- sulto, senza esaminarne particolarmente tutte le proposte, la Commissione crede poter asserire che l’opera del catasto, giá per sè medesima tanto complicata e difficile, quand’essa Si limita a voler riconoscere e registrarei fatti relativi al pos- sesso de’ fondi, diverrebbe poco men che assolutamente im- possibile, quando alla ricerca de’ fatli si volesse accoppiare ancora quella de’ diritti di proprietá che ai fondi stessi si annettono, Come imuaginare, o signori, che in poche setti- mane, in pochi mesi, anche usando i procedimenti piú som- mari e piú spediti, si possano risolvere tutte le infinite e in- tricatissime controversie, alle quali Ia proprietá de’ fondi componenti il territorio di un comune dá disgraziatamente cagione ? Come provvedere acciò tulta questa sterminata mole di sentenze sommarian:ente profferite vengano in breve intervallo di tempo dai tribunali e dai magistrati confer- mate, corretteod annullate? Come mai prefiggere termini ri- gorosi e prossimi alla produzione di tutti i titoli, di tutte le ragioni che ciascun cittadino fossa pretendere competergli sopra qualunque fondo ? Come mai dichiarare assolutamente perente tuite quelle che entro al termine prefisso non si pro ducano? Anzi qua! è l’uomo che possa dire di tutte cono- scere e di tuite poter proporre in un determinato istante le ragioni di proprietá reale che gli possono competere ?

Per altra parte poi, per quanto ingegnoso sia il metodo proposto dal signor di Robernier, per assicurare la perfetta identitá de’fondi, per mezzo di quote numeriche, ossia ner mezzo della longitudine e latitudine di ciascun vertice di

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ogni appezzamento, rispetto al campanile delia parrocchiale del comune, o ad altro punto fisso, noi non possiamo aste- nerci dallo esprimere i dubbi che abbiamo intorno alla pra- tica utilitá di questo pensiero. Ciascun appezzamento ha tre vertici almeno; la maggior parte ne banno quattro; mol- tissimi cinque, sei, dieci e piú; taluni cinquanta, cento 0 maggior numero, Ora, o signori, come pensate voi che sia possibile, massime con la presente condizione della pnbblica istruzione, il fare che ciaschedun proprietario conosca e sia in grado di far conoscere al notaio, ad ogni mutazione di proprietá, quella moltitudine di quote numeriche necessarie a identificare tutti i vertici del fondo che cade in contratto, otto, dieci, venti, sessanta, cento o piú numeri? Non veg- giam noi quanta difficoltá s’incontri al citare solamente il numero di mappa ed i nomi di tutti i confrontanti ? Difficoltá sí grande che le nostre leggi non ban ereduto poter rendere queste citazioni assolutamente obbligatorie ? E che direm poi dei testamenti, ne’quali, ben lungi che si abbia agio e tempo di riccrrere all’uffizio del conservatore delle proprietá per trarne le quote numeriche dei fondi del testatore, appena può talvolta il notaio raccogliere dalla voce semispenta di un moribondo l’espressione dell’ultima sua volontá.

Noi quindi, o sigaori, siam d’avviso che saggiamente siansi nel secondo articolo del progetto circoscritte Ie indagini ca- tastali al solo accertamento de’ possessori dei singoli fondi, senza voler mettersi in pensiero di accertarne i legittimi pro- prietari; e tanto piú volentieri ci arcestiamo sovra questa conclusione, chè col circoscrivere cosí l’oggetto immediato della catastazione, mentre si semplifica e si agevola una 9- perazione per sè nredesima tanto complessa e difficile, non si pregiudica la questione della convenienza di instituire in progresso di tempo quel libro mastro delle proprietá fon- diarie e quel sistema di quote numeriche, o di coordinate che si propongono dal signor di Robernier, potendo le une e le altre considerarsi come due appendici al catasto, le quali, quando questo venga stabilito nel modo che piú tardi spie- gheremo, potranno in qualunque tempo ridursi in atto, e, a parer nostro, piú aceonciamente e piú comodamente che se si volessero abbracciare contemporaneamente ed in una ope- razione sola, con la prima forniazione di quello.

Un’altra questione ancora ci rimarrebbe a trattare intorno a questo articolo secondo, essa è relativa alla definizione che, in ordine al catasto, convenga adottare nei beni stabili, ma al trattare questo punto ci dará opportunitá migliore l’articole 13 del progetto. ;

L’articolo 3, con cui si apre il titelo secondo, che tratta dell’accertamento del beni stabili, altro non contiene che una piú esplicita dichiarazione di ciò che si stabilisce nel primo paragrafo dell’articolo precedente; in quanto spiegasi qui che l’accertamento dei beni stabili si eseguirá medianle la misura parcellare di ciascuno di essi, e mediante la inte- stazione dei loro possessori, e la indicazione della loro qua- litá e destinazione. Con queste spiegazioni si escludono le misure e le stime fatte per masse di coltura, le quali potreb- bero bensi procurare grande speditezza di operazioni, ma questa speditezza sarebbe acquistata a troppo caro prezzo e contro tutti i consigli della esperienza, poichè il catasto ver- rebbe a perdere il suo pregio principale, che è quello di es- sere una fedele espressione de’fatti che al possesso dei beni stabili si riferiscono ; di fornir basi sicure per l’assetto della contribuzione fondiaria e di ammettere un tal sistema di di- sposizioni per cui si possa tener conto. successivamente di tutte le variazioni che, o per faîto degli uomini, o per azione delle cause naturali, vengano a modificare la forma, la esten-