Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/571

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Questa disposizione ha poi fatto sorgere si nostri commis- sari il dubbio se non fossa conveniente di lasciare sempre li- bero ai contabili di sostituire alla cauzione prestata in nu- merario quella in rendite sul debito pubblico, e viceversa.

Discussasi pertanto la questione, la Commissione si è per- suasa che non potrebbe esservi altro motivo in contrario fuorchè quello delle maggiori scritturazioni e della ripeti- zione delle formalitáa cui darebbe luogo cotale surrogazione; ed ha pensato che siffatto motivo non fosse sufficiente per privare i contabili del benefizio e delle agevelezze che pos- sono talvolta trovare nell’esercizio di quella facoltá, e che fosse tanto piú equo ed opportuno di loro concedere tale fa- coltá nell’atto in cui vengono privati di uno dei tre modi coi quali potevano dare le loro malleverie.

Essa ha quindi formulata l’analoga disposizione coll’ag- giunta di un articolo, che formerá l’articolo 8 della legge.

Con queste lievi emendazione ed aggiunta, la Commissione vi propone a voti unanimi di approvare il progetto di legge proposto dal Ministero,

PROGETTO DI LEGGE.

Identico a quello del Ministero ad eceezione dell’articolo 7 e dell’articolo 8 addizionale.

Art, 7. Le cauzioni giá prestate con ipoteca in beni stabili, e quelle che in simil modo potranno ancora prestarsi, a ter- mini dell’articolo precedente, per gli oggetti di cui agli ar- ticoli 1 e 2, potranno essere surrogale nei modi stabiliti dall’articolo 1.

Art. 8. Sará sempre facoltativo di sostituire alla cauzione prestata in numerario quella fornita in rendite sul debito pubblico, e viceversa.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour), 19 gennaio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 13 stesso mese.

Siewori! — La Camera dei deputati nelia seduta dei 13 cor- rente mese avendo adottato un progetto di legge contenente disposizioni relative alle cauzioni da prestarsi nell’interesse pubblico e delle finanze, ho l’onore, signori, di sottoporre alle vostre deliberazioni il progetto medesimo, e porto fidu- cia che sia per essere da voi eguzlmente adottato, attesi i motivi sui quali è appoggiato, e che risultano dalle annessevi esposizioni,

Relazione fatta al Senato è 1° febbraio 1854 dall’uffi- cio centrale, composto dei senatori Casati, Di Pam parato, Pinelli, Di Bagnolo c Caccia, relatore.

Sienori! — I contabili e fanzionari pubblici, soggetti a cau- zicne nell’interesse pubblico e delie finanze delio Siato pos- sono secondo gli attuali ordinamenti prestarla in tre diversi modi, cioè: 0 coll’ipoteca di beni stabili, o col vincolo di rendite del debito pubblico, o col deposito del numeraria, eccettuati soltanto i conservatori delle ipoteche i quali, per quanto concerne alla speciale malleveria cui sono Lenuti per la guarentigia del pubblico, debbono fornirla esclusivamente

in beni stabili giusta il disposto dell’articolo 178 del regio decreto 16 luglio 1822.

Nella relazione che precede il progetto di legge che oggi ci occupa, iniziato dal ministro delle finanze nella Camera elettiva e da essa sancito, sono esposti gl’inconvenienti che derivano dall’ammessione delle cauzioni in beni stabili, tra i quali vi ha quello gravissimo che talvolta simili malle- verie risultano insufficienti a coprire le debiture dei con- tabili al momento in cui debbasi agire in via di aggiudi- cazione o di subasta degli stabili medesimi, e ciò non fanto per le difficoltá che s’incontrano nell’accertamento del loro valore e della loro provenienza e libertá, quanto per- chè, sebbene estimati dai periti al giusto loro valore al mo- mento della prestazione della malteveria, siano gli stabili andati successivamente soggetti a degradazioni, ovvero ne sia scemato il valore in comune commercio ; onde il signor ministro delle finanze, per assicurare in ogni tempo la rea- lizzazione delle cauzioni nel montare per cui sono state somministrate, come altresí per evitare ai contabili e fan- zionari pubblici le gravi spese cui si espongono, talvolta anche infruttuosamente, per fornire la loro malleveria in beni immobili, altro non meno rimarchevole inconveniente, propone di eliminare le cauzioni in beni stabili anche a riguardo dei conservatori delle ipoteche, giacchè la gua- rentigia del pubblico non resta con quelle maggiormente assicurata, e restringe quindi cogli articoli 1 e 2 del pro- getto di legge i modi di cauzione ai due restanti, che pre- sentano minore difficoltá e maggiore prontezza di esecu- zione, vale a dire col deposito di numerario, ovvero col vincolo di rendite del debito pubblico, tanto per tutti i contabili dello Stato quanto pei conservatori delle ipoteche, notai, segretari ed altri fanzionari od esercenti professioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l’obbligo di som- ministrare una cauzione per guarentigia dell’erario o del pubblico, come pure per gl’individui che siano tenuti di prestare una determinata cauzione, onde guarentire le ob- bligazioni che contraggono verso lo Stato e Je amministra- zioni del Governo.

L’ufficio centrale, cui commetteste l’esame di questo pro- getto di legge, concorre unanime nel riconoscere la con- venienza di tali proposte sia nell’interesse delle finanze e del pubblico, che dei contabili stessi e funzionari che de- vono prestare una cauzione; che anzi dall’adozione delle medesime si avrá inoltre il vantaggio di lasciare alla pub- blica contratiazione una massa considerevole di beni liberi da ipoteche, per cui saranno agevolate non poco le tran- sazioni, e di accrescere nello stesso tempo il credito delle rendite del debito pubblico cal piú esteso loro impiego in prestazione delle malleverie.

Fra gli altri articoli del progetto di legge, i soli sui quali l’ufficio centrale crede di soffermarsi alcun poco, sono il 4 ed it 5.

Collarticolo 4 vengono introdotte tre modificazioni alle vigenti disposizioni sulla materia: una al primo alinea, l’al- tra all’alinea 4 dell’articolo 8 della legge de! 18 novembre 1850, e ultima al secondo alinea dell’articolo 3 del prece- dente regio brevetto del 4 maggio 1817.

lí primo alinea di detta legge determina che l’interesse per le somme versate nella Cassa dei. depositi e dei pre- stiti decorrerebbe a contare dal 61° giorno dalla data dele eseguito versamento, ed il quarto, che la quota di tale interesse per i casi di mora indeterminata per la restitu- zione del fatto deposito, siccome è per quelli che riguar- dano i contabili, sarebbe del 5 per 100; al secondo alinea