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Fatto a Torino in doppio originale questo di ventotto set- tembre mille ottocento cinquantatrè. Firmato ApPonY (L. S.)

Firmato Di PoLLonE (L. 8.)

Noi avendo veduto ed esaminato la presente convenzione telegrafica, ed approvandola in ogni sua parte, l’accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarla e farla inviolabilmente osservare.

In fede di che abbiamo firmato le presenti contrassegnate dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e munite del nostro reale sigillo.

Dato dal nostro rea!e palazzo di Torino, addí ventiquattro del mese di novembre l’anno del Signore mille ottocento cin- quantatrè.

Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato DasoRMiIDA,

Per copia conforme all’originale : ,

Torino, 2 gennaio 1854.

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri

Mossi.

Costituzione delle Universitá israelitiche.

Progetto di legge presentato alla Camera il 3 gennaio 1854, dal ministro dell’interno (Di San Martino).

Siewxori! — La popolazione israelitica dello Stato muove frequenti lagnanze per la condizione antiquata dei regola- menti amministrativi che fe sono particolari.

La popolazione medesima forma adesso quattro grandi enti indipendenti tra loro, conosciuti sotto il nome di Uni- versitá generale del Piemonte, Univertá generale del Mon- ferrato, Universitá di Alessandria, ed Universitá di Nizza ma- rittima. ,

Dipendono poi da quei corpi varie Universitá minori.

Il riferente esaminò quali fossero i veri punti sui quali po- tesse essere necessario l’intervento della legge, e gli parve che potesse bensí appartenere al legislatore di regolare con le migliori norme possibili tutto ciò che ha tratto all’ammi- nistrazione finanziaria degli stabilimenti ieraetitici, che si potesse anche riennassoro alia popolazione israelitica il di- » tu di regolare per mezzo de’ suoi rappresentanti le attri- buzioni dei suoi ministri del colto, ma che non appartenesse al legislatore che rispetta la libertá di coscienza di sancire con la legge nessuna disposizione avente tratto alla credenza religiosa, oppure riguardante la disciplina del culto.

Partendo da questo principio, il rifereste, considerando i templi israelitici come tanti comuni, e la massa della popo- lazione israelitica come un ente complesso aventi interessi materiali propri, e determinato, pensò chela cosa la piú conveniente a farsi, per tor di mezzo ogni lagnanza sul modo di amministrare, fusse quelio di riconoscere alla popolazione israelitica il diritto di amministrarsi essa medesima, ossia il diritto di nominare con un sistema ampio di elezione i mem- bri delle sue proprie amministrazioni.

Su tali basi è formolato il progetto di legge che ho l’onore di presentarvi.

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. I. 93

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. La popolazione israelitica delle Stato è ripartita in venti circoli elettorali a nornta della tabella annessa alla pre- sente legge.

Ogni circolo elegge un suo rappresentante ad un’assemblea generale che si riunirá in Torino periodicamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta per cause straordinarie ed urgenti sia convocata dal ministro dell’interno.

Art. 2. L’assemblea generale:

4° Regola le attribuzioni dei rabbini d’ogni grado, e le condizioni d’eleggibilitá dei medesimi;

2° Determina la natura delle tasse da imporsi per le spese del culto e dell’istruzione religiosa;

3° Fissa lo stipendio dei rabbino maggiore della direzione centrale;

4° Delibera il bilancio generale;

3° Stabilisce l’ammontare del sussidio che dovrá essere stanziato nel bilancio generale a favore delle Universitá po- vere per le spese del culto e dell’istruzione religiosa ;

6° Verifica i conti dell’amministrazione centrale.

Art. 3. I membri dell’assemblea generale scadono per metá ogni triennio.

Nel primo triennio dopo un’elezione generale la scadenza è determinata dalla sorte.

Art. 4, L’assemblea nomina nel suo seno ogni triennio un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Nomina parimente nel suo seno ogni triennio una direzione centrale di cinque membri.

Art. 6. La direzione centrale è incaricata:

1° Dell’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea gene- rale e di compiere tutti gli atti araministrativi dell’ammini- strazione centrale;

2° Di sopravvegliare in tutla l’estensione del regno la 0s- servanza ed esecuzione tanto della presente legge, quanto dei provvedimenti generali che ne dipendono;

5° Di preparare il bilancio ed i progetti da sottoporsi alle deliberazioni dell’assemblea generale;

k° Di sospendere i rabbini e ministri del cnito;

8° Di rivocarli mediante l’approvazione del ministro del- l’interno.

Art. 6. La direzione centrale elegge fra i suoi membri il proprio presidente. Rende conto della sua MERE all’as- semblea generale.

Art. 7.1} rabbino maggiore interviene con n consultivo alle adunanze della direzione centrale.

Art. 8.1 circoli elettorali dello Stato Ranorzoni: tutti alla elezione del rabbino maggiore.

Art. 9. Le Universitá israelitiche attuali sono conservate, abolita ogni distinzione tra maggiori e minori,

Potranno essere create nuove Universitá con decreto reale previo il parere dell’assemblea generale quando si compon- gono almeno di 30 capi di casa, che ne facciano istanza, e siano domiciliati nello stesso luogo.

La circoscrizione delle Universitá potrá essere variata col compimento delle stesse formalitá.

Art. 10. Gli elettori d’ogni Universitá eleggono un Consi- glio d’amministrazione composto di cinque membri per tutto ciò che riguarda gli interessi meramente locali del culto i- sraelitico e delle sue attinenze.

Art. 11. I Consigli d’amministrazione :

1° Esercitano la polizia del culto e degli stabilimenti che vi si riferiscono ;