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SRSSIONE DEL 1853-54

Art. 52. GPistituti di caritá e beneficenza israelitiei sono governati dalle leggi generali concernenti tali istiiuli.

Art. 35. Sui confltti di attribuzioni che possono insorgere tra le varie rappresentanze israelitiche, statuisce il ministro dell’interno.

Art. 54. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali, o sopra oggetti estranei alle attribuzioni di dette rappresentanze.

Art. 55. Pel rinnovamento periodico di tutte le rappresen-

tanze israelitiche, la loro enirata in funzione non conterá che dal primo giorno di gennaio successivo alla loro instal» lazione.

Art. 36. Tatte le leggi e provvidenze anteriori relative al- l’amministrazione delle Universitá israelitiche sono abro- gate.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare con decreti reali, previo il parere dei Consiglio di Stato, le regole € forme da osservarsi per l’esecuzione della presente legge.