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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/76

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affidati di proseguire il loro servizio nella qualitá di assoldati anziani, purchè:

4° Non oltrepassino Petá di anni 33 alla fine dell’attuale foro ferma, o etá di anni 40 se sott’uffiziali o carabinieri reali;

2° Siano di buona condoita ;

3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

4° Non siano ammngliati, nè vedovi con prole.

Art. 1{0.I militari che hanno conseguito i’assoluto congedo per fin di ferma, possono nel termine di un anno dopo il congedo stessa, essere accettati per l’assoldamento di assol- dati anziani, qualora non oltrepassino Petá di anni 50, e riu- niscano in loro le altre condizioni prescritte dalt’articolo an- tecedente. ;

Art, 411. Non sono ammessi all’affidamento i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai ed i vivandieri.

Art. 112. Sono esclusi dall’affidamento colore che sergono non graduati nei corpi disciplinari.

Art. 113. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli inscritti designati che ponno essere ammessi alla libe- razione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell’inscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati, abilitato ad assnmere il servizio che l’inscrilto medesimo dovrebbe prestare.

L’iscritto cesí liberato, è tuttavia numericamente compu- tato nel cantingente del mandamento a cui appartiene,

Art. 114. La sowama necessaria per olienere la liberazione è fissata per decreto reale in occasione di ogni leva, e deve Versarsi dagl’inseritti nella cassa della tesoreria provinciale.

Decadono dal benefizio della liberazione gl’inscritti che, nel terinine di 30 giorni dopo V’ottenuta facoitá di liberarsi, non fanno risultare al Consiglio di leva di avere effettuato il prescritto versamento,

Art. 115, La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni leva in proporzione del contingente ripartifo secondo ordine del numero d’estrazione e le altre norme che verranno date col regolamento di cui all’articolo 1.

Art. 116. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani, e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la prioritá dell’ottenuto affidamento.

Art. 117. L’atto pel quale l’affidato assume l’obbligazione accennata negli articoli 108, 109, debb’essere fatto innanzi al Consiglio di amministrazione del corpo, ed essere da que- sto e dal richiedente sottoscritto.

Art. 118. Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia lzogo Passento in qualitá di assoldato.

Gli assoldamenti di anziani hanno effetto per la durata della ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando giá fosse ultimata, dal giorno del seguito as- soldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere a seconda dei casi le condizioni prescritte dall’articolo 108 e dall’articolo 109.

Art. 149. Nel caso che gli assoldamenti predetti non ab- biano effetto nell’anno a datare dal giorno dell’assunta obbli- gazione, l’affidato è in facoltá di rimanere ulieriormerte in aspettazione ovvero di conseguire l’assoluto congedo.

Art. 120. In tempo di guerra è sospeso l’assoldamento degli anziani; lo conseguiscono nullameno quelli affidati che, all’epoca della dichiarazione della guerra, hanno giá com- piuta la loro ferma.

Quelli che nen Vhanno ultimata corrano la sorte degli altri milliari.

Gli assoldementi di volontari non sone sospesi, ma è bensi sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell’anno conseguire l’assoldamento.

Art. 121, La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento; essa non può andare soggetta a sequestro insino a che nun risul. tino in upo dei casi enunciati nell’articolo 125.

Art. 4122. II premio è cosí ripartito:

Lire 100 sono computate nel conto della loro massa.

La rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depo- siti e dei prestiti, e fruita interesse a benefizio deil’assoldato in conformitá della legge del 28 di novembre 1850: di que- sti interessi e del capitale è tenuto conto all’assoldato, se- condo le norme da stabilirsi col regolamento accennato al- Particolo 1.

Questo credito è dichiarato nell’assento.

Art. 123, Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cnî ne) precedente articolo 122:

i° Se terminata la ferma, conseguano l’assoluto congedo;

2° Se vengono giulilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3° Se siino promossi uffiziali 0 guard’armi.

In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del ter- mine fissato dalla legue 18 novembre 1850.

Art. 124. Per tutto il tempo in eni gli assoldati anziani 0 volontari rimanessero in un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere 0 della reclusione militare, l’ammontare degli interessi è devoluto al’erario. :

1 disertori ed i coridannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma con- tratta in virtú dell’assoldamento, il quale è parimente devo- luto per intiero all’erario.

I diserteri predetti, sia che si presentino spontanei @ ven- gano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 125. Indipenden’emente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del mi- nistro della guerra, mediante le condizioni e gli ebblighi di cui nei precedenti articoli dí questa sezione.

Art. 126. Non possono conseguire la liberazione :

{1° Gl’iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo V;

2° I disertori sebbene graziati;

3° I militari non graduali ascritti per pubizione ad un corpo disciplinare,

Art. 127. Gli assoldamenti dei volontari e dei militari an- ziani, quando seguissero in contravvenzione del disposto nel. l’articolo 108 e numero 4 dell’ariicolo 109 sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediafamente Jlicen- ziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è pa- rimente devoluto per intiero all’erario.

Art. 128. Il ministro della guerra, in ogni Sessione, infor- merá il Parlamento del numero delle liberazioni accordate e degli assoldamenti ammessi nel corso dell’anno precedente.

Sezione Ill. — Delle surrogazioni.

Art. 129. L’iscritto designato può surrogare prima di es- sere assentato 0 posteriormente all’assento. La surrogazione ha luogo, nel primo caso, innanzi al Con-