Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/790

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Vari Consigli di ricognizione e con loro il Consiglio di Stato, col suo parere del 15 luglio 1855, credettero che i due articoli sopracitati stabilissero in modo assoluto l’esclu- sione dalla milizia nazionale dei cittadini che oltrepassano i 55 anni di etá, e che rimane in facoltá del Consiglio mede- simo di cancellare di ufficio per questa ragione tutti coloro che hanno compita quell’etá nell’anno precedente.

Il Ministero in una sua circolare, seguitando le norme sta- bilite dalla decisione della Corte di cassazione del 20 aprile 1850, conforme ad altre decisioni della. Corte di cassazione dí Francia sopra questioni identiche, stabiliva, neldar norme e direzioni generali per agevolare l’opera dei Consigli di ri- cognizione, un principio contrario, cioè ammetteva che l’e- sclusione e la cancellazione dai ruoli per causa di etá non dovesse colpire che quei militi che facevano la richiesta di esserne dispensati, e chiedevano il benefizio della legge a questo riguardo.

In questo stato di cose la questione in controversia non poteva essere decisa che con ana disposizione legislativa, ed è questa che vi viene presentata dalla legge in discorso.

Se si vuole esaminare la legge 4 marzo 1848 e le disposi» zioni generali dei diversi articoli che la compongono, è facile accorgersi che fu per mera dimenticanza che quelle dispo- sizioni facoltative date a varie categorie di cittadini non fa- rono concesse a que’ militi che, varcato l’undicesimo lustro, desiderano rimanere nelle file della milizia.

L’articolo 9 concede ai giovani minori di ventun anno, purchè abbiano il consenso dei loro genitori o di chi ne fa le veci, di farsi volontariamente ascrivere a prestare attivo servizio.

L’ articolo ventottesimo maggiormente conferma quello spicito che nella legge prevale, cioè quella larga facoltá a chi vuole essere inscritto a prestare volenteroso il servizio. Prima di annunziare le categorie che possono godere dell’e- senzione, il testo cosí si esprime :

Possono astenersi dal servizio della milizia comunale, malgrado della loro iscrizione, ecc. Sono dunque concesse a tulti le facoltá di rimanere nelle file della milizia e di pre- star servizio, sia giovani minori, sia ministri, senatori, de- putati, magistrati ed impiegati : e queste facoltá si trovereb- bero tolte a quei pochi militi che, varcati i 55 anni, si tro- vano senza disagi e col vigore dell’etá giovanile ? Per loro la ricompensa delle faliche e dei disturbi che porta seco il ser- vizio sarebbe di disdoro di essere riformati e cancellati d’uf- fizio contro loro volontá !

La seconda parte che ho sopra accennato si è la du- rata del tempo di servizio non piú volontario, ma obbli- gatorio. |

La. legge francese che ha servito di base a quella nostra porta l’etá alta. quale un cittadino. può dispensarsi dal servi- zio agli anni sessanta. Gli articoli 9 e 17 della nostra legge fissano quest’epoca agli anni 55. Ora, colla presente propo- sta di legge verrebbe fissato per termine del servizio obbli- gatorio, rimanendo fermo il servizio volontario, agli anni cinquanta. i

Se si vuol considerare che l’etá di anni 50 nell’uomo è quella ove le facoltá mentali hanno acquistato maggior forza e chiarezza per l’esperienza della vita e la perdita di molte illusioni che nell’etá piú giovanile predominano in lui, non- dimeno generalmente le facoltá e le forze corporali sono mi- nori, essendo giunto ai due terzi della vita umana, epoca ove principia la decadenza dell’uomo, ed è, si può dire, il principio della fine.

Se a queste considerazioni si vuol riflettere che la piura-

litá dei militi sono uomini di professione sedentaria, special- mente nelle cittá ove la milizia meglio organizzata presta maggior servizio, e che il maneggio delle armi, poco grave per chi continuamente si esercita, è maggiormente faticoso per chi non ne fa sua principale occupazione nella vita, si conchiuderá facilmente da quanto si è detto, che quanto piú grave sará per questa etá il servizio delle armi, tanlo di maggior encomio sará per coloro che ad esso volenterosi si presteranno.

Ma alla Coramissione sembra cosa giusta e ragionevele la- sciare ciaschedun cittadino giudice del proprio stato di forza © e di salute per adempire a quei sacrifizi di tempo e di fatica che egli vuole offrire a pro della patria.

Signori, l’istituzione della milizia nazionale è senza dub- bio una di quelle che maggiormente inciviliscono i popoli ed uniscono fra loro le diverse classi dei cittadini.

I principii che îa informano, avversati da alcuni, troppo esaltati da altri e traviati da chi vede in quella istituzione un mezzo di rivolgimento, sono ben lungi di essere tali.

Quei principii dovrebbero far parte del catechismo poli- tico dell’infanzia, e colpire nel cuore di tutti, ascrilti o no nella milizia, il rispetto per la legge, l’aiuto di tutti per l’au-

.foritá legittima e legalmente ricostituita, la repressione dei

disordini, la difesa della patria. Per questi motivi la Commissione vi propone l’approva- zione pura e semplice della legge.

Relazione del ministro dell’interno (Di San Martino) 30 gennaio 1854, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella tornata del 23 stesso mese.

Sienorr! — Ho l’onore di rassegnare alle deliberazioni della Camera l’unito progetto di legge, portante alcune mo- dificazioni alla legge 4 marzo 1848, stato adottato dai Senato del regno nella sua seduta del 23 corrente.

Quanto alle considerazioni che mossero il Ministero a pro- porre una tal legge, non ho che a riferirvi a quanto esposi nel qui unito rapporto, col quale ebbi l’onore di presentarla al Senato, avvertendo che le modificazioni introdottevi non vertono che sulia redazione, e non ne cangiano la sostanza.

Signori, Le espressioni usate dalla legge 4 marzo 1848 nel determinare l’etá entro cui dovesse stimarsi obbligatorio il servizio della milizia nazionale, diedero Inogo al dubbio, se questa etá debba considerarsi fissata in modo escíusivo, cosicchè oltre i limiti della medesima niuno possa far parte della milizia, ovvero in mado puramente prescrittivo in guisa che non possa impedirsi a chi ha varcato Petá dalla legge stabilita il continuare per effetto della sua volontá ad essere iscritto sui ruoli, ed a prestare il servizio.

La questione si presentò giá al magistrato supremo di Cás- sazione, quando il medesimo venne chiamato a giudicare sulla validitá d’una sentenza, impugnata appunto perchè ufto dei membri del Consiglio di disciplina che l’aveva pronunciata aveva oltrepassato l’etá di 55 anni.

La questione sfessa si presentò ogni anno ai Consigli di ri- cognizione, quando i medesimi si accinsero alle operazioni loro affidate dall’articolo 17 della legge li marzo 1848.

E finalmente sulla stessa questione furonò varie volte chia-. mate a pronunciarsi in via consultiva e le autoritá ammini> strative ed il Ministero deli’interno ed il Consiglio di Stato,

Fra i menzionati onorevoli corpi ed autoritá che ebbero ad’