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i SESSIONE DEL 1853-54

zionale sia un diritto di tutti i regnicoli, poichè l’esercizio di tale diritto può essere ed è dalla legge limitato alla capacitá, cosicchè nello stesso modo che il minore d’anni 21 o 18, ab- benchè abbia diritto a suo tempo all’iscrizione sui ruoli della guardia nazionale, non può prima di tale epoca essere am- messo al servizio della medesima, cosí colui che oltrepassò l’etá d’anni cinquantacirque non può ulteriormente rima- nervi, poichè sí nell’uno che nell’altro caso la legge ravvisò quell’incapacitá naturale che arrecherebbe una perturbazione nei servizi prescritti.

Né contro la presunzione legale puossi ammettere il giu- dizio e la volontá individuale, come il progetto ministeriale vorrebbe indurre ; poichè l’amor proprio il piú delle volte rende erronei quei giudizi e vizia la volontá, ed il troppo provetto anzi che soddisfare al bisogno dei servizi nelle file della guardia nazionale, soddisferebbe forse ad un mal inteso amor proprio, e porterebbe la perturbazione nell’andamento dei servizi stessi.

D’altronde siccome è costante che la legge attuale della guardia nazionale fu quasi letteralmente desunta dalla legge francese, e dappoichè il legislatore ebbe ad ommettere la condizione cui era allegata in Francia la cancellazione dai ruoii per ragione d’etá, se cioè en feront la demande far- melle, vuolsi necessariamente conchiudere che egli fu alieno da permettere la volontaria continuazione del servizio oltre l’etá precisa degli anni cinquantacinque, e che perciò volle che la cancellazione prescritta dall’articolo 17 fosse assoluta ed affatto esclusiva d’ogni dilazione.

La vostra Commissione pertanto, mentre al cospetto delle dissidenze insorte nelí’applicazione della legge crede deb- basi emettere Ia legislativa interpretazione, non crede debba accettarsi quella dal Ministero proposta, poichè Ia medesima importerebbe una modificazionie anzichè una semplice inter- pretazione della Jegge organica, modificazione che sarebbe bensí logica coordinandola coll’altra di cui sopra si tenne pa- rola, ma che, nelí’intento di noa doversi parzialmente variare l’organismo della legge del 1848, non sarebbe per sè ammes- sibile e vi propone conseguentemente d’interpretare il dub- bio insorto nel modo seguente.

PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. Nessuno, passata l’etá stabilita dall’arti-

colo 9 della legge 4 marzo 1848 potrá essere 0 rimanere in- scritto sui ruoli della guardia nazionale.

Sulla pubblica sicurezza,

Progetto di legge presentato al Senato il 10 gen

inaio 1854 dal ministro dell’interno (Di San Mar- tino),

Sienori! — La legge 26 febbraio 1882, che provvedeva alla pubblica sicurezza, cessa con l’imminente mese di febbraio,

La prova fatta delle disposizioni contenute in quella legge, se dimostrò da un canto poter produrre ottimi frutti, chiarí dall’altro come alla esecuzione della medesima si attraver- sassero alcune difficoltá ; laonde, riconoscendo io di tutta ne- cessitá chiedere la rinnovazione di quella legge, procurai ad un tempo d’introdurvi quelle modificazioni ed aggiunte che, a mio avviso, meglio valessero a far raggiungere lo scopo desiderato,

Nel nuovo progetto che ho Ponore di presentare vennero meglio classificate le materie che si reggono vicendevolmente per mettere l’amministrazione di pubblica sicurezza in grado di scoprire e denunziare all’autoritá giudiziaria ’ozioso, causa ed origine in generale dei reati. i

L’ozio io lo considero come reato permanente, e quindi con ogni rigore di legge vuolsi reprimere.

Accadeva però che, quando un denunciato per ozio ed astretto a passare la sottomissione di cui all’articolo primo delia legge predetta mutava domieilio od abitazione, difficile affatto riuscisse controllarne la condotta per vedere se ca- desse in contravvenzione.

Altronde la prescritta sottomissione presentava inconve- nienti che davano luogo ad atti di risentimento e vendetta, che voglionsi il piú possibile prevenire, ed è perciò che si credette opportuno fosse per la prima volta l’ozioso ammo- nito, ed obbligato a tenere informata l’autoritá politica del suo domicilio, sicchè possa comprovare il tenore di vita.

Si riconobbe che facilmente gli oziosi deludevano gli effetti della denuncia presentando o testi o certificati che sovente si trovano per molteplici ragioni, fra le quali forse la prima, perchè non è ancora radicato abbastanza il principio della solidarietá, per cosí dire, dei cittadini col Governo per iscuo- prire e far punire i rei.

A ciò provvedendo coll’articolo secondo del nuovo progetto,

si mandano comunicare ai denunciati quando sono rivestiti

di autoritá le circostanze che allega l’imputato a sua difesa. Cosí vagliate ed esaminate le pretese giustificazioni, il giu- dice potrá meglio e chiarire la veritá, e pronunziare colla desiderata imparzialitá.

Le altre disposizioni che riflettono gli oziosi vennero anche estese ai vagabondi recidivi, perchè pari ragione lo consi- gliava. :

Avvi lagnanza pur troppo fondata, che i farti di campagna uon sieno prevenuti e repressi con quella efficacia che si de- sidera.

A far cessare tale stato di cose credetti odiano di re- golare nel nuovo progetto il modo di denuncia dei sospetti per tali reati, e credo di avervi riuscito mercè -l’intervento del- l’amministrazione di pubblica sicurezza, la quale, non te- mendo le private vendette, potrá soddisfare al suo dovere meglio che non potessero le amministrazioni municipali vin- colate da relazioni d’amicizia e parentela.

Nella legge 26 febbraio giá erasi provvisto per i commerci ambulanti che per lo piú non servono che a mascherare l’o- zioso e vagabondo; ma bastando, a termine di quella legge, l’iserizione presso l’autoritá municipale, si videro aumentare e quasi legalizzata la condizione che doveva invece essere attentamente sorvegliata. i

Perciò, mentre si prescrive nel nuovo progetto che sia ne- cessario il visto dell’auloritá politica provinciale, si provvede onde alle persone che dalla legge sono dichiarate sospette non sia data-una licenza la quale per lo piú non servirebbe che ad eludere la vigilanza delle autoritá, ed in tal modo si procuri di conciliare la libertá di commercio ed industria con quelle cautele che la pubblica sicurezza esige.

Ma se tali commerci debbono essere invigilati, vi sono altri negozi che offrono spesso occasione di frodi e truffe, voglio dire gli uffici di agenzia, di corrispondenze e simili, e quindi credetti bene farne oggetto di analoga disposizione, come giá il Senato sanciva nel progetto di legge sulla pubblica sicu- rezza, discusso nella Sessione 1850.

Riordinate poi meglio le disposizioni relative alla consegna delle persone, che nei luoghi di molta popolazione sono di