Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/82

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rbt TO. lirici E,

PARLAMENTARI:

specialmente destinate alla educazione ed istruzione del po- polo.

H progetto che vi fu presentato, 0 signori. sul cominciare di questa Sessione mutò di molto a questo riguardo le di- sposizioni che il Senato aveva adottate nella Sessione del 1864, e che il Governo aveva accolte e riprodotte nel secondo suo progetto. Per la qual cosa la vostra Commissione ha do- vuto farne soggetto di lango e coscienzioso studio, non senza fener conto delle petizioai che furono al Senato indirizzate con intendimento dillominarlo sulla importanza e sul merito delle proposte variazioni.

Tre mutazioni di molta importanza sarebbero fatte col nuovo articoto 97 al progetto da noi adattato nella Sessione del 1851, per ciò che concerne le dispense degli alunni cat- totici in carriera ecclesiastica.

Colla prima sarebbe modificata fa dispensa in maniera che il dispensato faccia numero in deduzione del contingente stabilito, e cessi perciò l’obbligo di far partire altro iscritto invece di lui.

Colla seconda si darebbe autoritá al Governo di giudicare in ciascun anno, anche indipendentemente dai vescovi, del numero piú o meno grande di ece}esiastici di cui le diocesi abbisognino.

Colla terza si escluderebbero dal benefizio della dispensa gli alanni cattolici in carriera ecclesiastica quando sono ascritti a corporazioni religiose.

La prima di quesfe variazioni era nei voti della Commis- sione senatoria a cui toccò di esaminare il primo progetto, Essa manifestava nella sua relazione il desiderio e la spe- ranza che i dispensati fossero soltanto esenti dalla obbliga- zione di recarsi sotto fe armi nei casi, nei modi e durante il tempo che sono dalla legge determinati, la quale maniera di provvedere ella dichiarava doversi riconoscere piú appro- ‘priata ai casi di cui si tratta, e dare alía legge miglior aspetto di giustizia, evitando che gl’iscritti di un mandamento si trovino piú d’altri aggravati in grazia di un maggior numero di aventi diritto a dispensa; oltre di che si notava come fosse incongruo che, cessato il motivo della dispensa, iscritto fosse bensí tenuto ad adempire i doveri della leva, ma non fosse perciò lasciato libero quello che in di lui vece fu co- stretto a partire. Per le medesime considerazioni sembra do- versi accogliere con favore questa prima variazione giá de- siderata ed ora fatta al progetto di legge.

Essa produrrá senza dubbio questi benefici effetti:

Che la dispensa meglio appaia, ciò che è veramente, scam- bio di uno con altro pubblico servizio a cui lo Stato ha sommo bisogno di provvedere ;

Che alcuno inscritto non abbia motivo di dolersi d’essere destinato a partire in surrogazione di un alunno clericale chiamato a far parte della stessa leva e dello stesso contin- gente mandamentale;

Che quando pur fosse necessario, cosa non probabile nei tempi ordinari, di sopperire in altra leva alle poche man- canze provenienti da cosiffatte dispense, molto piú giusta riesca la ripartizione del gravame, egualmente presando sopra gl’inscritti di tutti i mandamenti dello Stato, senza riguardo al maggiore o minor numero di dispensati che siasi avuto da ciascun mandamento.

Diversamente dalla prima sí considerava dalla Commis- sione assai grave la seconda delle variazioni dianzi accennate, come quella che al giudizio dei vescovi intorno ai bisogni del culto cattolico sembrerebbe sostituire il giudizio del ministro di grazia e giustizia.

Contro la proposta di questa nuova disposizione i vescovi

delle provincie ecclesiastiche del Piemonte e della Savoia rappresentarono al Senato: contenersi nell’articolo 97 del nuovo progetto sfregio all’episcopato, e contraddizione al principio dell’autoritá della Chiesa; non potere lo Stato con- cedere ad un ministro suo la facoltá di fissare ogni anno e per ciascuna diocesi il numero degli alunni ccelesiastici che potranuo godere della dispensa senza attribuirsi il diritto di giudicare delle vocazioni, di apprezzare i bisogni spirituali di ciascuna diocesi, e di stabilire intorno al numero di preti che sia necessario a sopperirvi.

Questo diritto non competere che ai vescovi per la divina costituzione de!la Chiesa e secondo le disposizioni del Concilio Tridentino, Essere molto lungi dal vero che il nostro clero cattolico sia cosí numeroso che superi i veri bisogni del culto, potendosi all’opposto affermare dai vescovi, soli competenti a giudicarne, che in tutte le diocesi della Savoia, e nei mag- gior numero delle altre, il numero dei preti scarseggia, e non basterebbe ai bisogni del culto senza il soccorso del clero regolare. Aversi inoltre a temere una maggiore e funesta mancanza in prossimo avvenire, se vuolsi porre mente alla diminuzione che in pochi anni si ebbe di alunni ecclesiastici. E questa progrediente diminuzione doversi attribuire non tanto a minor numero di vocazioni, quanto alla triste condi- zione che si è fatta al clero cattolico oltraggiato e vilipeso cgni giorno senza freno, la qual cosa è ben naturale che in- duca le famiglie a combaftere l’inclinazione dei propri figli verso una carriera ardua e durissima di presente, meno di qualunque altra lusinghiera per l’avvenire.

Signori, la vostra Commissione ba preso innanzi tutto a considerare se veramente lo Stato non possa, senza fare in- giuria all’episcopato e senza violare i diritti della Chiesa, determinare il numero degli alunni ecclesiastici che per ec- cezione alla legge generale potranno ad ogni leva ottenere la dispensa dal servizio militare cui sarebb:ro tenuti. Imperoc- chè, se cosí fosse veramente, non sarebbe di noi chi volesse posporre ad altro interesse dello Stato quello che è per noi principalissimo di mantenere il nostro paese costante e saldo nell’antica sua devozione alla religione ed alla Chiesa cat- tolica.

Ma la vostra Commissione si è intimamente persuasa che le rimostranze degli onorandi vescovi della Savoia e del Pie- monte ponno trovare fondamento in parole non acconcia- mente usate nella compilazione del proposto articolo piutto- sto che nel pensiero e nell’intendimento di chi lo propose. E certe non può essere stata intenzione del Governo di pro- porre che allo Stato si attribuisca nè il diritto di giudicare delle vocazioni, nè lo apprezzare i bisogni spirituali di cia- sceuna diocesi, nè il determinare il numero di preti che sia necessario a sopperirvi. Certo ai vescovi spetta non allo Stato di decidere sulle vocazioni degli aspiranti al sacerdo- zio, ed a ciascun vescovo deve essere libero intieramente di scegliere gli ordinandi e di ordinarne quanti da Ini si giudi- chi necessario per la cura spirituale de’ suoi diocesani. Ma, senza violare alcuno di questi diritti alla Chiesa competenti, può sicuramente lo Stato da parte sua determinare sino a qual printo altre considerazioni di pubblico interesse, e prin- cipalmente i bisogni del servizio militare consentano, di di- spensarne gli alunni ecclesiastici i quali per legge generale vi sono tenuti non meno di tutti gli altri cittadini,

In questo senso la Commissione crede essersi volute prov- vedere col primo paragrafo dell’articolo 97, quantunque pel modo in cui fu esteso sembri dare al Governo la facoltá di decidere, non del numero di dispense che da lui si possano

i concedere, ma dei bisogni del culto per cui si rendano ne-

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